Ritengo doverosa qualche altra considerazione in merito all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Santa Marinella del 15\7\2009 del Piano di lottizzazione della SITE Colle Bellavista ed altri con delibera n. 49\09
Non ho avuto il piacere di leggere nessuna risposta alle diverse domande già formulate sul blog Perla del Tirreno di Degni che qui riassumo:
_come mai il Piano di lottizzazione non è stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia , strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi.
_come mai il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato <RG 3023/2004> tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato,pur sopportandone gli oneri economici; né lo ha abbandonato
_come mai il Consiglio comunale ha provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare all’appello per poi procedere all’approvazione una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune?
_come mai ,nonostante sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denuncino la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. non si è ritenuto di prendere alcun provvedimento per la soluzione del problema
_come mai non si è tenuto conto dell’impatto sulla circolazione che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi .
_ come mai nella delibera si fa riferimento ad una sentenza del TAR Lazio del 2003 che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione
_come mai la delibera non chiarisce se l’approvazione è in conformità alle Norme tecniche di attuazione del 12\1\2009 oppure alle precedenti. che comunque sono state annullate dal TAR
_come mai è stato scelto il Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, per eventuali controversie quando la stessa è illegittima poiché ( Corte costituzionale Sentenza n. 204 del 6\7\04) la convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento per i quali l’art. 11 comma V° Legge 241\1990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi.
_come mai la delibera del Consiglio comunale n. 49\09 stabilisce che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie” quando la domanda del lottizzante era di contenuto diverso,cioè chiede di poter edificare in prevalenza appartamenti di piccolo taglio; come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta?
Nell’attesa, ritengo utile dare un contributo ulteriore per la migliore definizione dell’iter amministrativo relativo alla delibera C.C. n. 49\09 per quanto concerne l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire.
Poiché la delibera sembra lasciare al privato la libertà di progettare la sala polivalente di mq. 500 e poi di individuare e scegliere gli operatori economici per la realizzazione, faccio presente che la questione è stata esaminata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori con determinazione 16 luglio 2009, n. 7(G.U. n. 177 dell’1 agosto 2009) la quale ha preso in esame le problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti stabilendo, in conclusione, quanto segue:
“” l’articolo 32, comma 1, lett. g), primo periodo, del Codice configura una titolarità”diretta”, ex legge, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto “altro soggetto aggiudicatore” è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell’amministrazione consistente, tra l’altro, nell’approvazione del progetto e di eventuali varianti;
“”- gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;
“”- il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell’amministrazione che va esplicata nell’approvazione degli atti di collaudo;
“”- nell’ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, la gara sia bandita dall’amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del Codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;
“”- nell’ipotesi di cui al punto 4, il contratto d’appalto viene stipulato dal titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);
- l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all’amministrazione;
“”- il privato, ai fini dell’affidamento della progettazione, deve rispettare l’art. 91 del Codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;
“”- alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008, si applica la disciplina previgente;
“”- l’affidamento e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità;
“”- i dati riguardanti l’affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti pubblici.””
E’ doveroso che il Comune di Santa Marinella, con i suoi Organi e con i Dirigenti preposti, provveda ad effettuare le integrazioni e puntualizzazioni necessarie ad evitare illegittimità censurabili innanzi ai più diversi Giudici (civile, penale,amministrativo,contabile), a secondo del tipo di responsabilità.
Avv. Ivano Montefiore
i.montefiore@live.it
-- Scarica Dal Colle Bellavista al Monte Fiore in PDF --
Per saperne di piu':
- leggi anche...Un cittadino, una delibera, tante domande
- leggi anche...Tutti al Monte