Habemus, tenemus, facemus

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, ammoniva S. Agostino

Caro Emanuele, mi corre l’obbligo di svolgere alcune considerazioni ulteriori in risposta alla tua nota in calce.

Per la legge 133 del 2008 la PA può affidare incarichi a professionalità esterne – ma da individuare in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti – nei casi in cui siano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente. Dunque il conferimento, come da reiterate affermazioni della Corte dei Conti, non può essere fatto seguendo criteri soggettivi.

Osservo inoltre che la discrezionalità amministrativa, per quanto ampia voglia essere, non può superare il limite dell’interesse pubblico e dei comuni precetti di logica ed imparzialità per cui il conferimento di incarichi esterni è possibile ove corrisponda agli scopi ed all’utilità dell’ente.

Ho ragione di credere che non sempre si verifichi. Penso ai casi in cui un privato impugni un’ autorizzazione a costruire per motivi non attinenti al provvedimento in sé, ma per questioni riguardanti distanze da confini ecc (cioè rapporti tra privati); in tale ipotesi non vedo quale sia l’interesse pubblico che il Comune voglia tutelare dal momento che, come noto, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi. La costituzione in giudizio in esclusivo aiuto del costruttore con costi per la collettività, non mi sembra opportuna.. Consegue che il conferimento d’incarico in difetto di una delle condizioni esposte sarebbe illecito con indebito depauperamento patrimoniale dell’ente.

Merita poi ribadire (TAR Campania, Napoli, II° sent. 18\12\2003 n. 15430) che l’attribuzione degli incarichi professionali spetta ai dirigenti con proprie determinazioni d’impegno e non alla Giunta.

Mi rendo conto che tale interpretazione della normativa disturbi il consigliere eletto che ritenga di poter agire come se fosse il padrone delle ferriere, ma tant’è!

Sussiste una rigida ripartizione di competenze per cui è riconosciuta agli organi politici (cioè elettivi) un potere di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse, mentre agli organi amministrativi (dirigenti) spetta la concreta gestione degli affari

Per il conferimento degli incarichi, è’ richiesta una procedura comparativa (art 32 DL 223\2006 conv. L. 248/2006) secondo cui la PA ha l’obbligo di disciplinare e rendere pubblico l’iter che si applica a tutte le tipologie di prestazioni nel rispetto dei principi dell’accesso aperto e della selettività delle relative procedure. Altro presupposto di legittimità è la comunicazione preventiva agli organi di revisione dell’ente (art 1 c. 42 L. 311\2004)

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Venendo ora al tuo commento osservo:

_se sei d’accordo sulla necessità di pubblicizzare i nomi ed i compensi dei collaboratori esterni, perché non ti adoperi politicamente proponendo alla Giunta di deliberare in tal senso?

Ricordo a me stesso che l’art. 32 della legge 69/2009 prevede a far data dall’1 gennaio 2010 l’obbligo di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi sul sito informatico dell’ente (solo tale pubblicazione avrà efficacia legale, mentre non l’avrà più la pubblicità cartacea).

Ora, come potrai verificare personalmente, la pubblicità sul sito del Comune avviene in maniera assolutamente disordinata ( e senza allegati) per le delibere di Giunta, mentre non avviene affatto per le delibere di Consiglio (purtroppo, almeno per questo e lo dico con rammarico, la Giunta Tidei era più efficiente).

_la scelta del legale per la difesa del Comune nella causa promossa dall’Arch Alieri è errata, non per la persona del legale incaricato che non conosco e sicuramente sarà bravissimo, ma perché effettuata con metodo non rispondente ai principi sopra esposti ed insuperabili perché stabiliti dalla legge e rettamente interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, così da costituire diritto vivente.

_non è la classe politica ma il dirigente che deve scegliere il legale, quindi “la facoltà” che, stando a quanto affermi, la tua Giunta si arroga, è illegittima ed arreca danno patrimoniale all’Ente

_all’organo politico è fatto DIVIETO di “aiutare, indicare strategie o soluzioni ragionevoli (che significa? Ragionevoli per chi, a qual fine?) all’avvocato…” Al legale occorre dare i documenti, in misura completa e con tempestività, la legge per la migliore difesa dell’Ente deve essere lui a conoscerla.

_le “rimostranze di avvocati… i quali lamentavano il fatto di non essere stati messi in condizioni di lavorare bene…” vanno girate al dirigente competente il quale dovrà, se del caso, essere sottoposto a procedimento disciplinare, privato di premi incentivi ed indennità, come per legge, e segnalato alla Corte dei Conti per danno patrimoniale. La continuità amministrativa è data dagli Uffici, non dal politico.

_il gravissimo errore d’impostazione della problematica da te fatto per il quale è configurabile la colpa grave, comporta addirittura il dolo laddove affermi che:”l’avvocato non va solo nominato, ma va anche seguito ed aiutato, anche dopo la fine del mandato elettorale se necessario”

Capisco che vuoi gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non esagerare.

Questo dà la misura del limite della tua conoscenza della pubblica amministrazione e della visione politica – giustificata solo dalla giovane età che però imporrebbe una maggiore riflessione – che se comune agli altri membri di Giunta e Consiglio non può non destare preoccupazione. Il politico, ribadisco, per legge, deve dirigere e controllare, non gestire; mentre mi sembra che la tua intenzione è di gestire in modo disinvolto, al di fuori ed oltre la legge, in violazione dei principi di legittimità e trasparenza.

_il rapporto con l’avvocato,ribadisco, lo deve avere il dirigente e n non il consigliere

Forse Ti sfugge che non stai gestendo un’azienda privata ma indirizzando politicamente un ente pubblico

_ Stupisce però il fatto che Tu non ritenga affidabile “una gara ad evidenza pubblica” sia perché non è ipotesi applicabile alla fattispecie, sia perché non ritieni affidabile una procedura prevista da una legge, forse perché sei al di sopra? Non ritieni che questo sia un ulteriore motivo per lasciare al dirigente la gestione? La tua delega è politica non gestionale.

_La scelta del legale fatta dal consigliere intuitu personae potrebbe comportare il reato di abuso d’ufficio (se non altro) volto a tutelare il bene giuridico dell’imparzialità, dell’efficienza, del buon andamento e della trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Forse Sindaco, Segretario comunale e Direttore generale dovrebbero essere tenuti ad esaminare le tue affermazioni.

Concludo ricordando che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che omettono di denunziare all’autorità giudiziaria reati, di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, incorrono, a loro volta, nel delitto di omessa denuncia.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it


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Per saperne di piu':

  1. leggi anche...A me gli occhi
  2. leggi anche...Habemus Presidente (…e le palle di vetro)
  3. leggi anche...La trasparenza è una necessità, per una volta distinguiamoci!

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