Caro Sindaco di Santa Marinella
Roberto Bacheca
Ho assistito all’adunanza del Consiglio comunale di Santa Marinella del 15\7\2009 in cui è stato approvato il Piano di lottizzazione della SITE Colle Bellavista ed altri con delibera n. 49\09
L’esposizione dell’assessore all’Urbanistica Grimaldi ha evidenziato come il Consiglio sia stato indotto all’approvazione dalla decisione del TAR Lazio del 18\3\2003 che ha accolto il ricorso del privato contro il diniego opposto dal Sindaco Maggi del 17\11\1994 prot. 18014 e dal parere pro veritate dell’Avv Annone, giusto incarico del 12\10\2006, nel quale si afferma:” In assenza, quindi, di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13 delle NTA, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare i piani di lottizzazione presentati dai privati, procedendo anche alla loro approvazione qualora gli stessi risultino conformi alle norme urbanistiche di riferimento, compatibilmente con esigenze abitative e gli interessi pubblici, anche di natura economico finanziaria”
Ma la delibera di consiglio n. 49\09 prende in esame una nuova proposta di piano di lottizzazione del 14\1\2005 prot. 658 integrata il 3\12\2008 nel rispetto del PRG e della delibera di Consiglio comunale n. 110 del 6\12\2005:”Variante alle norme tecniche delle zone “E” Espansione del PRG di S.Marinella-Adozione ed evidenzia che il 13\3\2007 il richiedente avrebbe formulato domanda di risarcimento danni per € 11.800.000,00 cui, in data 22\5\2009, avrebbe rinunciato.
”Dunque alcune osservazioni sorgono spontanee:
_Non si comprendono i motivi per cui il Piano di lottizzazione non sia stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia voluta, così sembra, dall’assessore all’urbanistica Grimaldi ed approvata dal Consiglio comunale il 12\1\2009, quale strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi. La Commissione edilizia è organo di consulenza in materia edilizia su ogni intervento per cui sia prescritto il permesso a costruire. La Commissione esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, di conformità delle opere proposte al regolamento, agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, al PPA sul valore architettonico ed urbanistico, sulla correttezza delle destinazioni d’uso previste in rapporto all’obiettivo del miglioramento dell’assetto territoriale e per quanto attiene alla morfologia e tipologia edilizia. Stupisce pertanto il mancato ricorso ad un organismo voluto dallo stesso assessore all’urbanistica, recentemente istituito.
_Non si comprendono i motivi per cui il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato <RG 3023/2004> tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato,pur sopportandone gli oneri economici, tanto che dopo oltre cinque anni non è stato deciso. Né si comprende il motivo per cui il Comune abbia provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare al ricorso per poi procedere una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Un ricorso proposto e poi perento potrebbe comportare un danno patrimoniale non giustificabile. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune?
_Si legge nella delibera in esame che il parere dell’Avv Annese non sarebbe stato riprodotto fedelmente. Credo che la circostanza meriti una puntualizzazione da parte dell’Amministrazione comunale perché qualora l’assunto fosse vero tutto il procedimento amministrativo conclusosi con la delibera n. 49\09 del Consiglio comunale potrebbe essere inficiato da nullità
Sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denunciano la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. Ma nulla è stato fatto dalle varie amministrazioni succedutesi per poi provvedere nel 2009 sull’onda della ineluttabilità di una diffida a risarcire i danni del 2007, basata su una domanda di lottizzazione affatto diversa da quella oggetto dell’esame del Consiglio comunale del 15.7.09
_ OPERE DI URBANIZZAZIONE
La delibera <art 4 dello schema di convenzione urbanistica> riporta l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi del combinato disposto degli art 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lvo n. 163\2006 <il numero 166 riportato in delibera è errato> e dalle disposizioni particolari contenute nell’accordo.
La delibera sembra lasciare al privato la libertà di progettare la sala polivalente di mq. 500 e poi di individuare e scegliere gli operatori economici per la realizzazione. La circostanza quantomeno meriterebbe una puntualizzazione sulla scelta dei collaboratori e vigilanza del loro operato per evitare dubbi interpretativi, in futuro.
_ non appare chiaro se l’approvazione è in conformità alle NTA del 12\1\2009 oppure alle precedenti. Peraltro annullate dal TAR ma riguardanti una domanda amministrativa relativa ad una lottizzazione non più coltivata dal privato in quanto riproposta successivamente nel 2005
La sentenza del TAR Lazio n. 2063\03 ha annullato il provvedimento del Sindaco Maggi di diniego del 17\11\1994 per contrasto con le NTA del PRG art 4 commi 11 e 13 pure dichiarate illegittime
Il Piano di lottizzazione esaminato ed approvato dal Consiglio comunale è del 2005 con integrazioni del 2008, mentre quello esaminato dal TAR Lazio era del 1991-1992 integrato nel 1994
_Risulta dalla delibera del Consiglio comunale che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie”
Ma se la domanda del lottizzante era di contenuto diverso, come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta?
_ Non appare pertanto comprensibile il riferimento in delibera ad una sentenza che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione. Non appare comprensibile il timore, enfaticamente rappresentato in delibera, verso un’stanza di risarcimento danni del 2007 quando la domanda di lottizzazione è stata perfezionata soltanto il 3\12\2008 Se l’stanza del privato è pienamente fondata, come mai si è atteso oltre due anni dalla diffida per l’esame del caso?
_Non si comprendono le motivazioni che hanno indotto i vari Consigli comunali succedutisi dal 2003 ad oggi a non esaminare ed approvare – nonostante l’autorevole parere dell’Avv Annese e le argomentazioni, verosimilmente ponderate sotto il profilo giuridico, svolte nel ricorso presentato dal Comune di Santa Marinella innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio citata – quel programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG consigliato sin dal 2006 dall’Avv Annese.
_Infine si chiede se sia stato tenuto in debito conto l’impatto che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi .
OSSERVAZIONI SULLA CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA
FIDEIUSSIONE
Non è chiaro se la polizza che il privato dovrà rilasciare sarà bancaria o assicurativa; se sia o meno con scadenza incondizionata fino al Estinzione previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; se la fideiussione prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, a qualsiasi titolo.
La scelta del Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, è illegittima
La Corte costituzionale (Sentenza n. 204 del 6\7\04) e poi la cassazione a sezioni unite che costituisce diritto vivente (con sentenze dell’1\7\2009 n. 15288 – 30.3.09 n. 7573 – 20.11.07 n. 24009 – 25.5.07 n. 12186) hanno affermato che “La convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento ai quali l’art. 11 comma V° Legge 241\1990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi” Potrebbe essere pertanto opportuno modificare in tali termini l’art 15 della convenzione anche al fine di evitare ritardi nell’accertamento giurisdizionale di situazioni controverse e danni erariali.
In conclusione, pur tralasciando le perplessità che possono emergere per il fatto che tra i consiglieri ci sono tecnici, costruttori ed immobiliaristi e per i legami parentali tra tecnici comunali e professionisti operanti sul territorio, potrebbe essere opportuna una rivisitazione di tutto il procedimento amministrativo alla luce dei principi di legalità, di economicità ed efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, di legittimo affidamento che, per alcuni aspetti, appaiono offuscati.
Avv. Ivano Montefiore
i.montefiore@live.it
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