Il tema di distanze delle costruzioni dai confini sempre poco dibattuto merita, a Santa Marinella, un minimo di attenzione poiché non è raro imbattersi in tecnici che,disinvoltamente, si abbandonano ad analisi non troppo oggettive
Nel tentativo di evitare in futuro letture delle rappresentazioni progettuali ,da parte dell’Ufficio urbanistico, contrarie alle previsioni normative siccome giurisprudenzialmente interpretate, ritengo doveroso, anche per la estensibilità della fattispecie esaminata alla generalità dei casi, richiamare qui, in sintesi, il contenuto di una Ordinanza resa dal Tribunale di Civitavecchia <Giudice dott.ssa Lodolini-causa RG. 3584.2008> depositata il 20 Febbraio 2009
L’Ordinanza citata esamina la normativa edilizia in materia di distanze legali dai confini ed afferma che:”..le disposizioni in materia di distanze delle costruzioni dal confine da ritenersi integrative rispetto alla norma generale di cui all’art. 873 cc in virtù del disposto dell’art 872 cc comma 2°” <cfr. Cass. 24178/2004 e 6401.2005> precisando che:” costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale devono trascurarsi nel calcolo delle distanze tra le costruzioni soltanto quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzioni meramente decorative, mentre vengono in considerazione le sporgenze costituenti, per i loro caratteri funzionali e strutturali, veri e propri aggetti,implicanti,perciò,un ampliamento dell’edificio in superficie e volume,come, per l’appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità,ampiezza e consistenza” (Cass. 12964\2006 –Cass. 1556\2005 – Cass. 5963\2004 –Cass.13001\2000 –Cass. 2986\1999)
Dunque i balconi aggettanti verso i confini con le proprietà di terzi e le strade devono essere certamente considerati costruzioni ai sensi e per gli effetti del rispetto delle norme sulle distanze. Tali caratteristiche portano ad escludere che gli stessi possano essere qualificati come elementi meramente ornamentali rispetto all’erigendo edificio costituendone al contrario un elemento funzionale per struttura e destinazione.
Né è possibile giungere ad una diversa interpretazione in base a quanto disposto dalle norme generali delle norme tecniche di attuazione secondo le quali “Per i balconi non c’è limitazione di estensione di aggetto”
Sul punto la Corte di cassazione <sentenza n. 1556 del 26\1\2005> ha dapprima confermato che le distanze vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati,escludendosi soltanto quelle assolventi a mere esigenze ornamentali ecc. quali cornicioni,grondaie per poi ribadire che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di costruzione le parti quali scale terrazze e corpi avanzati anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti,atte ad estendere ed ampliare in superficie e volumi edificati la consistenza del fabbricato.
“Ne discende –puntualizza l’Ordinanza del Giudice del Tribunale di Civitavecchia – che la previsione di una deroga alla distanza di metri 6,50 dal confine, contenuta nelle norme generali delle norme tecniche di attuazione, deve essere considerata illegittima”
E’ da escludersi che uno strumento urbanistico possa, da un lato, prevedere una distanza minima delle costruzioni dal confine e,dall’altro, prevedere deroghe per corpi aggettanti, quali i balconi, atteso che tale operazione finirebbe per incidere sulla nozione di costruzione stabilita dalla legge statale la quale deve essere unica per qualsiasi tipo di costruzione.
In conclusione, potrebbe essere opportuno per il Comune di Santa Marinella procedere ad una rivisitazione delle norme generali delle norme tecniche di attuazione laddove improvvidamente stabiliscono la duplice modalità di calcolo della distanza dal confine (per l’edificio e per l’aggetto) così da non indurre in errore coloro i quali su di esse si basano per le esecuzioni progettuali e da evitare che, in caso di eventuali giudizi di risarcimento danni tra privati per indebita applicazione della citata normativa regolamentare, possa essere chiamato a rispondere anche il Comune per aver autorizzato,sulla base di una norma illegittima e quindi da disapplicare, l’edificazione di aggetti a distanze inferiori a quelle minime previste dalla legge statale.
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Tutt'altro!
L'aver finalmente normato anche i distacchi dei balconi non permette più interpretazioni equivoche delle NTA locali, le quali precedentemente contenevano tra le "Norme Generali" la famosa frase ambigua "[..] per i balconi non c'è limite di estensione e di aggetto."
Inoltre l'aver normato a 5 metri il distacco minimo inderogabile dell'edificato, ivi compresi balconi, terrazzi, interrati ecc., non puo' di certo andare contro nessuna legge nazionale (tipo D.M. 1444/68).
Vedi, carissimo, il problema non è stato normare la distanza ma far applicare il concetto senza fughe e malintesi; lì è intervenuta, come ormai diventato d'uso corrente a Santa Marinella, la magistratura. Quando le toghe prendono il posto della politica (Berlusconi docet) i tempi sono sempre più bui. Poi comunque ci spiegherai perche nel caso dei piani di lottizzazione, vedasi Poggio bellavista, vengono adottate in deroga nuove Nta.