Più attenzione alle piante, meno alle piantine

Caro Cristiano, ti scrivo in merito ad una cosa che, da santamarinellese doc, mi sta particolarmente a cuore: l’arredo urbano. Non chiedo ai nostri illuminati amministratori di progettare faraonici e costosi interventi, chiedo semplicemente di accorgersi di quello che sta sotto gli occhi tutti, tutti i giorni dell’anno. Mi riferisco alle alberature lungo la via Aurelia. Hai fatto caso che da oltre un anno, un leccio piantato circa due o tre anni orsono di fronte alla biblioteca è completamente secco e non viene sostituito? Vogliamo poi parlare delle innumerevoli tazze che ospitavano una volta delle piante, morte per cause naturali o perché falciate da qualche incidente stradale, ora piene di erbacce ed escrementi vari, che giacciono in quello stato da innumerevoli anni? Sono state piantate lo scorso anno delle bellissime palmette di fronte alla passeggiata, non si potrebbe proseguire fino a via Punico, sostituendo le tamarici ed i pitosfori esistenti con una pianta con ben altro impatto visivo? Sarebbe anche l’occasione per ridare vita alle tante tazze vuote. Non credo che la spesa sia poi così eccessiva! E poi si dovrebbe pensare che il famigerato punteruolo rosso ha cominciato a decimare maestose palme anche a Santa Marinella: piantarne per tempo altre immuni dagli attacchi di tale insetto si potrebbe rivelare un lungimirante intervento.. E poi, secondo me, una particolare attenzione e cura del’arredo urbano porta sicuramente ad una amministrazione comunale piu’ consensi di tanti contributi elargiti con eccessiva disinvoltura.

Cordialmente

Maurizio Urbani


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I nodi, secondo Ivano, sono ancora tutti da pettinare

Caro Pepe

Replico ulteriormente, ma per l’ultima volta, nella speranza che Tu riesca a renderti conto della dicotomia tra indirizzo politico ed attività gestionale cui sono preposti rispettivamente il consigliere/assessore comunale ed il dirigente dell’Ente.

Tu affermi che la scelta del legale del Comune per la causa promossa dall’Arch. Alieri “è stata fatta discrezionalmente secondo principi di buon senso, professionalità, curriculum e soprattutto affidabilità”

Ne prendo atto e ritengo, in linea di principio, i canoni adottati ineccepibili, ma insufficienti.

Vorrei però sapere se, al momento della scelta, hai avuto modo di considerare che il Comune è parte in due giudizi, pendenti innanzi al TAR Lazio e riguardanti l’annullamento del permesso di costruire n. 43\2007

Ti faccio osservare che in entrambi i giudizi è parte anche la srl Bellavista 2007, di cui è socio Ivano Fronti, e che tale società è difesa dall’avv. Stefano Di Girolamo.

Cioè, lo stesso legale che tu hai nominato per la causa Alieri e che difende il Comune di S.Marinella in diversi altri giudizi in Cassazione, Consiglio di Stato, Tar e Tribunale, è al tempo stesso legale di una società in un giudizio per l’annullamento di un permesso di costruzione in cui è parte il Comune.

Dò atto che per il legale potrebbe tuttalpiù configurarsi una violazione del codice deontologico.

Non puoi però negare che evidenti motivi di opportunità giustificherebbero un riesame dei criteri empirici seguiti dalla Giunta nell’affidamento degli incarichi, in spregio alla legge ed alla stessa delibera di Giunta n. 269 del 22\7\2008 avente ad oggetto:”Approvazione regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo”.

Merita poi spendere alcune altre parole sul tema della competenza della Giunta alla scelta del legale.

Faccio presente che il Consiglio di Stato con decisione n. 263\2008 (conformi CdS V^ 9.9.2005 n. 4654 e 21.11.2003 n. 7632) ha affermato che la scelta di un contraente, nell’ambito di una procedura di gara ovvero la scelta di professionisti costituisce una tipica attività di gestione, finalizzata al raggiungimento degli scopi fissati dall’organo politico, sicchè rientra nell’ambito delle competenze dei dirigenti e, per l’effetto, ha dichiarato l’incompetenza della Giunta comunale.

Ora, se, in qualche giudizio, viene eccepita l’incompetenza della Giunta comunale a conferire al legale incaricato la procura a rappresentare e difendere il Comune e quindi la nullità di tutti i relativi atti di difesa, a carico di chi viene posto il danno patrimoniale che il Comune subisce? Cioè, sono chiamati a rispondere solo i componenti della Giunta o anche il Segretario che ha posto il visto di legittimità e l’avvocato incaricato che ha autenticato la firma di un soggetto (il Sindaco) incompetente a conferirgli l’incarico?

Forse una ponderata riflessione sull’argomento può evitare il rischio di richieste risarcitorie di danni patrimoniali.

E’ pertanto opportuno che tutta la Giunta comunale si adegui perché non ha la facoltà di conferire incarichi ai legali per la rappresentanza e difesa dell’Ente.

Ricordo che sia la legge che le circolari n. 4\2004 e n. 2\2008 della Funzione Pubblica, richiamate nella delibera di Giunta n. 269 del 22\7\2008, prevedono, per l’affidamento degli incarichi, l’applicazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento,di pubblicità, di proporzionalità e trasparenza di derivazione comunitaria.

Da ultimo, devo affrontare il tema della QUASI CALUNNIA. da te evidenziato nell’articolo del 29.9.2009

Ti faccio presente che le mie osservazioni sono tutte analitiche,puntuali e suffragate da richiami a norme e sentenze.

Non ho inteso né intendo calunniare nessuno. Ho soltanto censurato il tuo approccio alla cosa pubblica nella più totale ignoranza, per alcuni aspetti, delle norme che la regolamentano e continuo a censurare la tua ostinazione a non voler fare atto di umiltà, accettare consigli,che sai essere disinteressati, e sforzarti di comprendere i meccanismi che la regolano frenando il giovanile entusiasmo che ti induce ad una frenesia operativa che, a lungo termine, può rivelarsi perniciosa.

Ma non hai notato che sei stato l’unico a rispondere pur non essendo membro di Giunta? Se la replica fosse stata un valido mezzo di pubblicità politica e non l’incunearsi in un vicolo cieco, non pensi che anche altri avrebbero preso la palla al balzo? Quella che inizialmente nasce come una più o meno generica censura circa l’operato della Giunta comunale in tema di conferimento di incarichi legali ha assunto ora, per la tua ostinazione alla replica, il carattere di un’analisi talmente circostanziata che, per chi ne ha interesse, politico e non solo, può essere uno strumento valido ed efficace da utilizzare per l’affermazione delle proprie ragioni.

Comunque ritengo che tu abbia usato il termine calunnia atecnicamente, considerato che, in senso tecnico, configura un reato perseguibile penalmente..

Se così non è – e formalmente ti chiedo di precisarlo – non potrò che rappresentare i fatti agli Organismi competenti considerato che è mia ferma convinzione che per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale l’attuale Giunta del Comune di S.Marinella opera in palese violazione di norme regolamenti e circolari e che non ho accusato te della commissione di reati, seppure sei stato tu ad aver confessato la commissione di reati allorchè hai rappresentato il tuo modo di svolgere la funzione di consigliere comunale di maggioranza.

Concludo rivolgendoti l’invito a leggere la delibera di Giunta n. 269 del 2008 e le circolari n. 4\2004 e 2\2008 della Funzione Pubblica con l’ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL’ARTICOLO 110,

COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa,nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall’articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

1. L’Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’articolo 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l’Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, 13 ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L’Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3 (Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)

1. L’ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all’articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all’Ente da disposizioni legislative.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

1. L’Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della

prestazione;

c) durata dell’incarico;

d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l’amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

Art. 8 (Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazionee attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it


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Mattucci for President

Caro Ivano,

a me non disturba nessuna legge dello Stato Italiano, e non mi sento padrone di nessuna ferriera, ritengo che fin quando ci sarà una Giunta comunale che nomina avvocati per la difesa del Comune questa sia legittimamente deputata a fare questa scelta e se posso, nel mio piccolo, mi adopererò affinché ogni volta sia fatta la scelta migliore per la collettività.

Va da sé che, nel momento in cui sarà tolta alla Giunta questa facoltà, mi adeguerò. Credo però fermamente (e ciò non costituisce reato) che questa delegittimazione non porterà benefici alla collettività, tutt’altro.

 

Rimanendo in argomento, concordo con te Ivano quando affermi che è riconosciuto “agli organi politici (cioè elettivi) un potere di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse, mentre agli organi amministrativi (dirigenti) spetta la concreta gestione degli affari” .

Vorrei aggiungere però che il nostro amato Comune, come ben sai, ha problemi di organico, bilancio e di non funzionalità, problemi in varia misura dipendenti dalla molteplicità di sedi distaccate tra loro.

Scagliarsi quindi contro i dirigenti, o responsabili del servizio, perché tra i mille impegni quotidiani non seguono al 100% l’ennesima causa giudiziale e l’ennesimo avvocato sottopagato (e quindi un po’ svogliato), mi sembra da parte tua un NON voler risolvere i problemi, quindi spero che nessuno dei miei amici consiglieri possa seguire un così ingenuo consiglio.

 

Ti confesso poi un segreto: è capitato, e non c’è né da stupirsi né da lodarsi, che le fotocopie le facciano anche i Consiglieri; come capita che questi, aiutati dal personale municipale, possano fare una ricerca di atti per un avvocato del Comune, e sono certo che nessun tribunale mi condannerà mai per questo.

 

Poi ti do ragione quando affermi che la mia conoscenza della pubblica amministrazione sia limitata. Per me è del tutto normale che una persona possa avere dei limiti di preparazione dopo neanche due anni di studio della macchina amministrativa locale, pertanto, spero di aver la possibilità di rimanere quanto più tempo possibile in questa condizione di “amministratore – studente”.

 

Eppoi esageri quando mi dai del politico “disinvolto” e che agisce “fuori dalla legge”, sembra quasi una calunnia.

Anche perché a casa mia chi “dirige e controlla”, “verifica e da linee guida” (ti ho citato) in qualche misura “gestisce” politicamente parlando, ma non ci lanciamo in disquisizioni linguistiche che è un terreno che non mi è congeniale, parliamo di fatti che è meglio.

 

Venendo poi al punto in cui mi accusi di gestire alcune faccende comunali come se fosse la mia azienda devo darti ragione (Berlusconi mi amerà!!!), ti dirò di più, me lo ripetono spesso sia gli amici, sia i familiari, sia i dipendenti comunali che mi conoscono.

Se hai pazienza te lo spiego: la mia idea della politica è un po’ romantica, io vivo la mia elezione come una chiamata “ad un servizio” di pubblica utilità, un modo per dimostrare che le mie capacità al servizio della collettività possano favorire lo sviluppo e il progredire di questo paese.

Il mio pensiero politico si può riassume in poche righe:

1) per me 100 Euro del Comune hanno lo stesso valore di 100 Euro in tasca mia, ODIO VEDERE SPERPERATO IL DENARO di noi tutti.

2) ODIO VEDERE DEGRADO NELLA MIA CITTA’, che questo sia morale, politico o urbanistico.

3) Vorrei che l’amministrazione comunale fosse, come un’ottima azienda, ATTIVA, PRESENTE nel territorio, EFFICIENTE ED EFFICACE nell’azione.

A questo poi aggiungici che di mio ODIO PERDER TEMPO e che da buon cristiano penso che Qualcuno dall’alto ci abbia dato tanto, ed in qualche modo noi in questa vita dobbiamo ridare qualcosa agli altri per ringraziarLo.

Spero così di averti sintetizzato al meglio lo spirito che anima la mia attività di consigliere e che la rende consimile alla gestione di una azienda.

 

In conclusione Ivano vorrei dimostrarti la mia gratitudine da cittadino per il tempo che hai dedicato a questo blog, permettimi però di dirti che alcune tue interpretazioni, accademicamente ineccepibili, alimentano solo sospetti di marciume dove non ce n’è, destabilizzando così la fiducia che i santamarinellesi ripongono in questa maggioranza.

 

Emanuele Pepe


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Dal Colle Bellavista al Monte Fiore

Ritengo doverosa qualche altra considerazione in merito all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Santa Marinella del 15\7\2009 del Piano di lottizzazione della SITE Colle Bellavista ed altri con delibera n. 49\09

Non ho avuto il piacere di leggere nessuna risposta alle diverse domande già formulate sul blog Perla del Tirreno di Degni che qui riassumo:

_come mai il Piano di lottizzazione non è stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia , strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi.

_come mai il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato <RG 3023/2004> tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato,pur sopportandone gli oneri economici; né lo ha abbandonato

_come mai il Consiglio comunale ha provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare all’appello per poi procedere all’approvazione una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune?

_come mai ,nonostante sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denuncino la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. non si è ritenuto di prendere alcun provvedimento per la soluzione del problema

_come mai non si è tenuto conto dell’impatto sulla circolazione che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi .

_ come mai nella delibera si fa riferimento ad una sentenza del TAR Lazio del 2003 che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione

_come mai la delibera non chiarisce se l’approvazione è in conformità alle Norme tecniche di attuazione del 12\1\2009 oppure alle precedenti. che comunque sono state annullate dal TAR

_come mai è stato scelto il Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, per eventuali controversie quando la stessa è illegittima poiché ( Corte costituzionale Sentenza n. 204 del 6\7\04) la convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento per i quali l’art. 11 comma V° Legge 241\1990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi.

_come mai la delibera del Consiglio comunale n. 49\09 stabilisce che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie” quando la domanda del lottizzante era di contenuto diverso,cioè chiede di poter edificare in prevalenza appartamenti di piccolo taglio; come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta?

Nell’attesa, ritengo utile dare un contributo ulteriore per la migliore definizione dell’iter amministrativo relativo alla delibera C.C. n. 49\09 per quanto concerne l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire.

Poiché la delibera sembra lasciare al privato la libertà di progettare la sala polivalente di mq. 500 e poi di individuare e scegliere gli operatori economici per la realizzazione, faccio presente che la questione è stata esaminata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori con determinazione 16 luglio 2009, n. 7(G.U. n. 177 dell’1 agosto 2009) la quale ha preso in esame le problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti stabilendo, in conclusione, quanto segue:

“” l’articolo 32, comma 1, lett. g), primo periodo, del Codice configura una titolarità”diretta”, ex legge, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto “altro soggetto aggiudicatore” è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell’amministrazione consistente, tra l’altro, nell’approvazione del progetto e di eventuali varianti;

“”- gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;

“”- il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell’amministrazione che va esplicata nell’approvazione degli atti di collaudo;

“”- nell’ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, la gara sia bandita dall’amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del Codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;

“”- nell’ipotesi di cui al punto 4, il contratto d’appalto viene stipulato dal titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);

- l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all’amministrazione;

“”- il privato, ai fini dell’affidamento della progettazione, deve rispettare l’art. 91 del Codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;

“”- alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008, si applica la disciplina previgente;

“”- l’affidamento e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità;

“”- i dati riguardanti l’affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti pubblici.””

E’ doveroso che il Comune di Santa Marinella, con i suoi Organi e con i Dirigenti preposti, provveda ad effettuare le integrazioni e puntualizzazioni necessarie ad evitare illegittimità censurabili innanzi ai più diversi Giudici (civile, penale,amministrativo,contabile), a secondo del tipo di responsabilità.

Avv. Ivano Montefiore

i.montefiore@live.it


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Habemus, tenemus, facemus

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, ammoniva S. Agostino

Caro Emanuele, mi corre l’obbligo di svolgere alcune considerazioni ulteriori in risposta alla tua nota in calce.

Per la legge 133 del 2008 la PA può affidare incarichi a professionalità esterne – ma da individuare in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti – nei casi in cui siano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente. Dunque il conferimento, come da reiterate affermazioni della Corte dei Conti, non può essere fatto seguendo criteri soggettivi.

Osservo inoltre che la discrezionalità amministrativa, per quanto ampia voglia essere, non può superare il limite dell’interesse pubblico e dei comuni precetti di logica ed imparzialità per cui il conferimento di incarichi esterni è possibile ove corrisponda agli scopi ed all’utilità dell’ente.

Ho ragione di credere che non sempre si verifichi. Penso ai casi in cui un privato impugni un’ autorizzazione a costruire per motivi non attinenti al provvedimento in sé, ma per questioni riguardanti distanze da confini ecc (cioè rapporti tra privati); in tale ipotesi non vedo quale sia l’interesse pubblico che il Comune voglia tutelare dal momento che, come noto, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi. La costituzione in giudizio in esclusivo aiuto del costruttore con costi per la collettività, non mi sembra opportuna.. Consegue che il conferimento d’incarico in difetto di una delle condizioni esposte sarebbe illecito con indebito depauperamento patrimoniale dell’ente.

Merita poi ribadire (TAR Campania, Napoli, II° sent. 18\12\2003 n. 15430) che l’attribuzione degli incarichi professionali spetta ai dirigenti con proprie determinazioni d’impegno e non alla Giunta.

Mi rendo conto che tale interpretazione della normativa disturbi il consigliere eletto che ritenga di poter agire come se fosse il padrone delle ferriere, ma tant’è!

Sussiste una rigida ripartizione di competenze per cui è riconosciuta agli organi politici (cioè elettivi) un potere di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse, mentre agli organi amministrativi (dirigenti) spetta la concreta gestione degli affari

Per il conferimento degli incarichi, è’ richiesta una procedura comparativa (art 32 DL 223\2006 conv. L. 248/2006) secondo cui la PA ha l’obbligo di disciplinare e rendere pubblico l’iter che si applica a tutte le tipologie di prestazioni nel rispetto dei principi dell’accesso aperto e della selettività delle relative procedure. Altro presupposto di legittimità è la comunicazione preventiva agli organi di revisione dell’ente (art 1 c. 42 L. 311\2004)

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Venendo ora al tuo commento osservo:

_se sei d’accordo sulla necessità di pubblicizzare i nomi ed i compensi dei collaboratori esterni, perché non ti adoperi politicamente proponendo alla Giunta di deliberare in tal senso?

Ricordo a me stesso che l’art. 32 della legge 69/2009 prevede a far data dall’1 gennaio 2010 l’obbligo di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi sul sito informatico dell’ente (solo tale pubblicazione avrà efficacia legale, mentre non l’avrà più la pubblicità cartacea).

Ora, come potrai verificare personalmente, la pubblicità sul sito del Comune avviene in maniera assolutamente disordinata ( e senza allegati) per le delibere di Giunta, mentre non avviene affatto per le delibere di Consiglio (purtroppo, almeno per questo e lo dico con rammarico, la Giunta Tidei era più efficiente).

_la scelta del legale per la difesa del Comune nella causa promossa dall’Arch Alieri è errata, non per la persona del legale incaricato che non conosco e sicuramente sarà bravissimo, ma perché effettuata con metodo non rispondente ai principi sopra esposti ed insuperabili perché stabiliti dalla legge e rettamente interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, così da costituire diritto vivente.

_non è la classe politica ma il dirigente che deve scegliere il legale, quindi “la facoltà” che, stando a quanto affermi, la tua Giunta si arroga, è illegittima ed arreca danno patrimoniale all’Ente

_all’organo politico è fatto DIVIETO di “aiutare, indicare strategie o soluzioni ragionevoli (che significa? Ragionevoli per chi, a qual fine?) all’avvocato…” Al legale occorre dare i documenti, in misura completa e con tempestività, la legge per la migliore difesa dell’Ente deve essere lui a conoscerla.

_le “rimostranze di avvocati… i quali lamentavano il fatto di non essere stati messi in condizioni di lavorare bene…” vanno girate al dirigente competente il quale dovrà, se del caso, essere sottoposto a procedimento disciplinare, privato di premi incentivi ed indennità, come per legge, e segnalato alla Corte dei Conti per danno patrimoniale. La continuità amministrativa è data dagli Uffici, non dal politico.

_il gravissimo errore d’impostazione della problematica da te fatto per il quale è configurabile la colpa grave, comporta addirittura il dolo laddove affermi che:”l’avvocato non va solo nominato, ma va anche seguito ed aiutato, anche dopo la fine del mandato elettorale se necessario”

Capisco che vuoi gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non esagerare.

Questo dà la misura del limite della tua conoscenza della pubblica amministrazione e della visione politica – giustificata solo dalla giovane età che però imporrebbe una maggiore riflessione – che se comune agli altri membri di Giunta e Consiglio non può non destare preoccupazione. Il politico, ribadisco, per legge, deve dirigere e controllare, non gestire; mentre mi sembra che la tua intenzione è di gestire in modo disinvolto, al di fuori ed oltre la legge, in violazione dei principi di legittimità e trasparenza.

_il rapporto con l’avvocato,ribadisco, lo deve avere il dirigente e n non il consigliere

Forse Ti sfugge che non stai gestendo un’azienda privata ma indirizzando politicamente un ente pubblico

_ Stupisce però il fatto che Tu non ritenga affidabile “una gara ad evidenza pubblica” sia perché non è ipotesi applicabile alla fattispecie, sia perché non ritieni affidabile una procedura prevista da una legge, forse perché sei al di sopra? Non ritieni che questo sia un ulteriore motivo per lasciare al dirigente la gestione? La tua delega è politica non gestionale.

_La scelta del legale fatta dal consigliere intuitu personae potrebbe comportare il reato di abuso d’ufficio (se non altro) volto a tutelare il bene giuridico dell’imparzialità, dell’efficienza, del buon andamento e della trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Forse Sindaco, Segretario comunale e Direttore generale dovrebbero essere tenuti ad esaminare le tue affermazioni.

Concludo ricordando che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che omettono di denunziare all’autorità giudiziaria reati, di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, incorrono, a loro volta, nel delitto di omessa denuncia.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it


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Pepe chiude la parentesi aperta da Ivano

Grazie Ivano,

i tuoi spunti sono sempre puntuali e molto ben argomentati, come è nel tuo stile.

Partiamo dal punto in cui mi trovi totalmente in accordo, quello di pubblicizzare i nomi e i compensi dei collaboratori esterni. Ti dirò di più, dipendesse da me io pubblicizzerei, su cartelloni elettronici messi al centro del paese, tutti i nomi dei beneficiari di contributi da parte del Comune di Santa Marinella, in modo che anche il cittadino pigro possa sapere A CHI vanno i soldi della collettività e PERCHE’, o meglio per quale tipo di manifestazione o altro. Anche perché se i soldi sono ben spesi, è tutta pubblicità positiva per l’amministrazione.

Passiamo poi al punto in cui mi trovi in disaccordo.

Personalmente non ero a conoscenza delle sentenze del TAR, Corte dei Conti e Consiglio di Stato a cui fai riferimento, per quel che riguarda il mio settore (Urbanistica – Piani di recupero), posso affermare che la scelta dell’avvocato per difendere il Comune dalla citazione in giudizio da parte dell’arch. Alieri, è stata fatta discrezionalmente secondo principi di buon senso, professionalità, curriculum e soprattutto AFFIDABILITA’.

Perché parlo di AFFIDABILITA’? Scegliere un legale che difenda una Pubblica Amministrazione è, come puoi immaginare, una scelta sempre molto delicata per la classe politica, ma al contempo penso sia molto pericoloso togliere questa facoltà alla nostra Giunta, per tanti motivi, due in special modo.

Primo motivo.

L’iter processuale spesso dura più del mandato dei politici, i quali quindi non possono così adempiere a pieno ai loro obblighi (morali e politici) di controllo, o più semplicemente non possono aiutare, indicare strategie o soluzioni ragionevoli all’avvocato incaricato per tutta la durata del procedimento.

Spesso proprio i cosiddetti “vuoti di potere”, vedi i periodi dei commissari prefettizi, hanno provocato giudizi decisamente SFAVOREVOLI per il Comune e quindi per la collettività tutta.

In questo anno inoltre mi è capitato di assistere a rimostranze di avvocati, incaricati dalle passate amministrazioni, i quali lamentavano il fatto di non essere stati messi in condizioni di lavorare bene per conto del Comune in vari modi (alcune volte non erano in possesso di tutti gli incartamenti necessari, altre non erano stati avvertiti per tempo, altre volte ancora l’amministrazione di allora non produceva atti che favorissero il buon esito della sentenza).

Quindi l’avvocato non va solo nominato, ma va anche seguito ed aiutato, anche dopo la fine del mandato elettorale se necessario.

E’ perciò mia opinione che una collaborazione sarà tanto più proficua (per il Comune) tanto più stretto e di fiducia è il rapporto avvocato – consigliere di riferimento per quella questione.

Questa AFFIDABILITA’ purtroppo una gara ad evidenza pubblica non me la dà. Personalmente sono ben felice di fare il consigliere a Santa Marinella e voglio essere giudicato da tutti i miei concittadini per il mio operato, tra cui ritengo ci sia anche la scelta del legale nelle questioni che riguardano la mia delega. Proprio questo è il paradosso che voglio spiegare: la collettività è maggiormente tutelata se il legale viene scelto da un consigliere per intuitu personae e che quindi anche per quella scelta il consigliere sia giudicato dagli elettori. Così facendo il consigliere accorto affiderà le questioni comunali al legale di sua fiducia in modo da non far si che questa scelta in futuro lo danneggi politicamente. Ecco perché in precedenza definivo questa scelta molto delicata per la classe politica.

Secondo motivo, e qui apro e chiudo una parentesi sulla categoria di cui tu fai parte e che quindi ben conosci.

Come ben sai il mondo degli avvocati è molto vario, e può capitare che avvocati con curricula impeccabili possano non tutelare a pieno i Comuni affidatari degli incarichi, tanto che “alcune” volte “alcuni” avvocati solitamente molto bravi (ma mal pagati dalle amministrazioni) non si capisce se CI SONO O CI FANNO DA INCOMPETENTI, ed a noi tutti sembra che questi avvocati non facciano gli interessi del Comune affidatario, bensì quelli di qualche “burattinaio occulto”. Scegliere un avvocato tramite bando, in cui si valutino titoli, master, cursus honorum, sempre a mio parere, aumenta questo rischio e di molto. Chiusa parentesi.

Emanuele Pepe


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A me gli occhi

L’affidamento di un incarico di assistenza legale da parte di un ente locale non può avvenire in assenza di un bando o un invito, in quanto deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e deve essere necessariamente preceduto da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione, dai quali deve emergere l’iter logico con la motivazione che ha comportato la scelta.

A questa conclusione è giunto il Tar Calabria – Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 4 maggio 2007 n. 330 in cui si stabilisce che nel caso di affidamenti di incarichi legali, non si può prescindere dall’osservanza di una procedura di evidenza pubblica, ed è, pertanto, necessario procedere nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il Tar Calabria, richiamando conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 2.5.2006, n. 453; T.A.R. Campania, Napoli, II, 23.3.2004 n. 3081; 18.12.2003 n. 15430) fa rilevare che, l’atto di conferimento dei servizi legali, compresa la consulenza e il patrocinio innanzi a tutti i Tribunali, rientra nel novero di quegli atti e provvedimenti che, non essendo in alcun modo riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sono riservati alla dirigenza e non invece alla giunta comunale.

L’interpretazione sopra richiamata trova ulteriore conferma nel TAR Puglia sez. Lecce – decisione n. 494\2007 – per cui il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte della PA deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già solo in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto e che quindi non sono incarichi conferibili intuitu personae

Mentre la corte dei conti, sezione regionale di controllo per il veneto, col parere n. 7 del 14 gennaio 2009 ha affermato che la difesa legale in giudizio delle pubbliche amministrazioni è da considerare appalto di servizi .la sua disciplina dunque ricade nel codice dei contratti e non nella regolamentazione degli incarichi di collaborazione esterna.

E già in precedenza il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza. n. 30 del 10/1/2007, aveva affermato che tutti i contratti che la P.A. stipula con un privato, comprese le convenzioni, devono rispettare i principi europei di tutela della concorrenza, che valgono oltre i confini di direttive specifiche perchè tesi a evitare restrizioni non giustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione

Ci si domanda, come mai la Giunta comunale di Santa Marinella, dal 2008 ad oggi, ha conferito oltre quindici incarichi legali per altrettanti giudizi senza un preventivo bando o un invito, per una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e senza una preventiva adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione. Come mai tutti i vari provvedimenti sono stati adottati dalla Giunta e non dal Dirigente preposto. Come mai, fatta eccezione per un affidamento ad un legale del posto, tutti gli incarichi sono stati conferiti ad avvocati romani e financo di Mentana.

Non appare credibile che a Santa Marinella non ci sia nessun legale in grado, per preparazione e specializzazione, di assumere incarichi dal Comune.

La prassi seguita dal Comune di Santa Marinella non appare conforme a legge anche sotto altro profilo poiché non risulta rispettata la norma che dispone l’obbligo della pubblicità sul sito web dei nomi e dei compensi dei collaboratori esterni.. Va ricordato che in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ci si domanda come gli organi politici di S.Marinella non avvertano in tale prassi la palese violazione dei principi di imparzialità, legalità, pubblicità, trasparenza di cui alla L. 241\90 come modificata dalla L. 69/2009 (entrata in vigore il 04/07/09) e non provvedano a modificare e correggere l’attuale iter procedimentale e come non promuovano procedimenti disciplinari volti ad accertare le eventuali responsabilità dei dirigenti dell’ ente locale qualora, per colpa grave, procurino un danno erariale all’amministrazione.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it


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Un cittadino, una delibera, tante domande

Caro Sindaco di Santa Marinella

Roberto Bacheca

Ho assistito all’adunanza del Consiglio comunale di Santa Marinella del 15\7\2009 in cui è stato approvato il Piano di lottizzazione della SITE Colle Bellavista ed altri con delibera n. 49\09

L’esposizione dell’assessore all’Urbanistica Grimaldi ha evidenziato come il Consiglio sia stato indotto all’approvazione dalla decisione del TAR Lazio del 18\3\2003 che ha accolto il ricorso del privato contro il diniego opposto dal Sindaco Maggi del 17\11\1994 prot. 18014 e dal parere pro veritate dell’Avv Annone, giusto incarico del 12\10\2006, nel quale si afferma:” In assenza, quindi, di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13 delle NTA, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare i piani di lottizzazione presentati dai privati, procedendo anche alla loro approvazione qualora gli stessi risultino conformi alle norme urbanistiche di riferimento, compatibilmente con esigenze abitative e gli interessi pubblici, anche di natura economico finanziaria”

Ma la delibera di consiglio n. 49\09 prende in esame una nuova proposta di piano di lottizzazione del 14\1\2005 prot. 658 integrata il 3\12\2008 nel rispetto del PRG e della delibera di Consiglio comunale n. 110 del 6\12\2005:”Variante alle norme tecniche delle zone “E” Espansione del PRG di S.Marinella-Adozione ed evidenzia che il 13\3\2007 il richiedente avrebbe formulato domanda di risarcimento danni per € 11.800.000,00 cui, in data 22\5\2009, avrebbe rinunciato.

”Dunque alcune osservazioni sorgono spontanee:

_Non si comprendono i motivi per cui il Piano di lottizzazione non sia stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia voluta, così sembra, dall’assessore all’urbanistica Grimaldi ed approvata dal Consiglio comunale il 12\1\2009, quale strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi. La Commissione edilizia è organo di consulenza in materia edilizia su ogni intervento per cui sia prescritto il permesso a costruire. La Commissione esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, di conformità delle opere proposte al regolamento, agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, al PPA sul valore architettonico ed urbanistico, sulla correttezza delle destinazioni d’uso previste in rapporto all’obiettivo del miglioramento dell’assetto territoriale e per quanto attiene alla morfologia e tipologia edilizia. Stupisce pertanto il mancato ricorso ad un organismo voluto dallo stesso assessore all’urbanistica, recentemente istituito.

_Non si comprendono i motivi per cui il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato <RG 3023/2004> tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato,pur sopportandone gli oneri economici, tanto che dopo oltre cinque anni non è stato deciso. Né si comprende il motivo per cui il Comune abbia provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare al ricorso per poi procedere una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Un ricorso proposto e poi perento potrebbe comportare un danno patrimoniale non giustificabile. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune?

_Si legge nella delibera in esame che il parere dell’Avv Annese non sarebbe stato riprodotto fedelmente. Credo che la circostanza meriti una puntualizzazione da parte dell’Amministrazione comunale perché qualora l’assunto fosse vero tutto il procedimento amministrativo conclusosi con la delibera n. 49\09 del Consiglio comunale potrebbe essere inficiato da nullità

Sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denunciano la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. Ma nulla è stato fatto dalle varie amministrazioni succedutesi per poi provvedere nel 2009 sull’onda della ineluttabilità di una diffida a risarcire i danni del 2007, basata su una domanda di lottizzazione affatto diversa da quella oggetto dell’esame del Consiglio comunale del 15.7.09

_ OPERE DI URBANIZZAZIONE

La delibera <art 4 dello schema di convenzione urbanistica> riporta l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi del combinato disposto degli art 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lvo n. 163\2006 <il numero 166 riportato in delibera è errato> e dalle disposizioni particolari contenute nell’accordo.

La delibera sembra lasciare al privato la libertà di progettare la sala polivalente di mq. 500 e poi di individuare e scegliere gli operatori economici per la realizzazione. La circostanza quantomeno meriterebbe una puntualizzazione sulla scelta dei collaboratori e vigilanza del loro operato per evitare dubbi interpretativi, in futuro.

_ non appare chiaro se l’approvazione è in conformità alle NTA del 12\1\2009 oppure alle precedenti. Peraltro annullate dal TAR ma riguardanti una domanda amministrativa relativa ad una lottizzazione non più coltivata dal privato in quanto riproposta successivamente nel 2005

La sentenza del TAR Lazio n. 2063\03 ha annullato il provvedimento del Sindaco Maggi di diniego del 17\11\1994 per contrasto con le NTA del PRG art 4 commi 11 e 13 pure dichiarate illegittime

Il Piano di lottizzazione esaminato ed approvato dal Consiglio comunale è del 2005 con integrazioni del 2008, mentre quello esaminato dal TAR Lazio era del 1991-1992 integrato nel 1994

_Risulta dalla delibera del Consiglio comunale che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie”

Ma se la domanda del lottizzante era di contenuto diverso, come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta?

_ Non appare pertanto comprensibile il riferimento in delibera ad una sentenza che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione. Non appare comprensibile il timore, enfaticamente rappresentato in delibera, verso un’stanza di risarcimento danni del 2007 quando la domanda di lottizzazione è stata perfezionata soltanto il 3\12\2008 Se l’stanza del privato è pienamente fondata, come mai si è atteso oltre due anni dalla diffida per l’esame del caso?

_Non si comprendono le motivazioni che hanno indotto i vari Consigli comunali succedutisi dal 2003 ad oggi a non esaminare ed approvare – nonostante l’autorevole parere dell’Avv Annese e le argomentazioni, verosimilmente ponderate sotto il profilo giuridico, svolte nel ricorso presentato dal Comune di Santa Marinella innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio citata – quel programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG consigliato sin dal 2006 dall’Avv Annese.

_Infine si chiede se sia stato tenuto in debito conto l’impatto che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi .

OSSERVAZIONI SULLA CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA

FIDEIUSSIONE

Non è chiaro se la polizza che il privato dovrà rilasciare sarà bancaria o assicurativa; se sia o meno con scadenza incondizionata fino al Estinzione previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; se la fideiussione prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, a qualsiasi titolo.

La scelta del Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, è illegittima

La Corte costituzionale (Sentenza n. 204 del 6\7\04) e poi la cassazione a sezioni unite che costituisce diritto vivente (con sentenze dell’1\7\2009 n. 15288 – 30.3.09 n. 7573 – 20.11.07 n. 24009 – 25.5.07 n. 12186) hanno affermato che “La convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento ai quali l’art. 11 comma V° Legge 241\1990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi” Potrebbe essere pertanto opportuno modificare in tali termini l’art 15 della convenzione anche al fine di evitare ritardi nell’accertamento giurisdizionale di situazioni controverse e danni erariali.

In conclusione, pur tralasciando le perplessità che possono emergere per il fatto che tra i consiglieri ci sono tecnici, costruttori ed immobiliaristi e per i legami parentali tra tecnici comunali e professionisti operanti sul territorio, potrebbe essere opportuna una rivisitazione di tutto il procedimento amministrativo alla luce dei principi di legalità, di economicità ed efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, di legittimo affidamento che, per alcuni aspetti, appaiono offuscati.

Avv. Ivano Montefiore

i.montefiore@live.it


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La favola è sempre quella

e-mail inviata in data 20 luglio 2009

 

Egr. Sindaco ed Egr. Assessori competenti,

 

in qualità di genitori di tre alunni iscritti presso la Scuola Elementare Pyrgus, desideriamo avere notizie circa l’andamento dei lavori di costruzione della nuova mensa scolastica.

Ci risulta che detti lavori siano stati sospesi da diverse settimane, con la conseguenza che il locale risulterà indisponibile per molto tempo oltre l’inizio del prossimo anno scolastico.

Gradiremmo ricevere da voi spiegazioni per quanto sopra riferito, e precise assicurazioni circa i previsti tempi di completamento dell’opera.

Ci attendiamo un cenno di riscontro in tempi ragionevoli. Diversamente, saremo costretti a rivolgervi il medesimo interrogativo attraverso i mezzi di informazione locali.

 

Grazie. Distinti saluti

******************************

 

testo dell’email ricevuta in pari data 20 luglio 2009 :

Gentili Signori,

sarà mia premura farvi avere, entro il pomeriggio di domani, notizie relative alle vostre richieste sui lavori della mensa alla Scuola Pirgus.

Colgo l’occasione per ringraziarvi delle segnalazioni a mezzo informatico, e resto a disposizione per eventuali altre comunicazioni.

Buona giornata, a domani.

Roberto Boccoli

Addetto Stampa Comune di Santa Marinella

**********************************************

 

NESSUN’ALTRA COMUNICAZIONE RICEVUTA A TUTT’OGGI : 6 AGOSTO 2009.

 

Commenti e quesiti:

 

A) Può dirsi seria un’Amministrazione Comunale che incarica un addetto stampa di rispondere a cittadini i quali hanno interpellato il Sindaco o determinati Assessori?

 

B) Può dirsi efficiente un’Amministrazione Comunale che dopo aver promesso una risposta entro 24 ore lascia passare 17 giorni senza degnarsi di inviare la risposta promessa?

 

C) Se vogliamo dirla tutta, a prescindere dal “mistero” della nuova mensa, ulteriori motivi di preoccupazione assillano i genitori dei bambini che frequentano la Scuola Pyrgus: la presenza di un cancello pressocché pericolante, con i rischi che tutti possono immaginare, visto che nei pressi del medesimo stazionano bambini e genitori negli orari di entrata ed uscita; e la presenza di una grondaia rotta al di sopra dell’ingresso, che ogniqualvolta piove inonda di acqua il piccolo portico sopra l’ingresso: inconveniente -questo- più e più volte segnalato all’Amminisdtraizone nel corso degli anni, naturalmente senza esito alcuno.

 

NESSUN ALTRO COMMENTO: L’EPISODIO SI COMMENTA DA SE’ !

 

 

Franck

 


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Una giornata al mare

Domenica mattina si parte verso le 8, 30 direzione lo stabilimento la scogliera a santa severa, quando arriviamo il parcheggio è una utopia, faccio scendere davanti lo stabilimento mia moglie, mio figlio e i miei genitori (papà fra l’altro è un invalido al 100%) e io vado a cercare parcheggio……parcheggio si fà presto a dirlo.

Torno verso via lucina e ci sono dei parcheggi segnati con le strisce bianche tutti occupati e dall’altra parte della carreggiata un nastro bianco e rosso con la scritta divieto di parcheggio….vado oltre parcheggi neanche uno…vado verso la via aurelia e vedo in curva una serie di auto parcheggiate con un posto libero…mi chiedo “ma qui è divieto di sosta!” faccio un altro giro le auto sono parcheggiate anche sulla via aurelia…..allora la metto lì in curva insieme alle altre in un posto dove non si crea nessun intralcio alla circolazione, scendo e mi metto in cammino verso lo stabilimento.

dopo 15 minuti di cammino finalmente arrivo, il posto è bello, mio figlio di 4 anni è già in acqua, mio padre è seduto sotto l’ombrellone…ci sono anche dei cari amici….che bella domenica si preannuncia.

Il posto piace così tanto a i miei genitori che decidono di prendere per luglio ed agosto un ombrellone, e due lettini allo stabilimento la scogliera, diamo anche un acconto.

La domenica mattina scorre felice.

Ora di pranzo si torna a casa….mi rimetto in cammino per prendere l’auto….a via lucina sotto il nastro del divieto ci sono tante auto parcheggiate che intralciano notevolmente il traffico, dico tra me ” almeno io ho fatto 2 passi in più ma la mia auto non da fastidio a nessuno” non ci sono tracce di multe sui parabrezza…..arrivo alla mia auto metto in moto e torno indietro allo stabilimento per prendere i mei e torniamo felici a casa.

E’ qui che mi accorgo che sotto il tergicristallo, nascosto nel cofano cè un fogliettino bianco, penso ad una pubblicità….ed invece è una multa di ben 78 euro……rimango allibito….ma la mia auto non dava fastidio, si siamo d’accordo era in divieto di sosta ma parcheggi non ce n’erano….dove la mettevo?

e le auto che intralciavano il traffico allora….e i loro proprietari che non hanno avuto il buon senso di fare 2 passi in più…a loro che bisognava fare fucilarli?

Con rammarico incasso il colpo e con dolore dico a mio figlio che non potremo più andare al mare alla scogliera dove aveva tanti amici e domani darò disdetta al proprietario della scogliera del l’ombrellone e dei lettini affittati per la stagione.

Concludo con un ringraziamento ai nostri politici per le decisioni prese in favore dei turisti e sopratutto dei concessionari degli stabilimenti balneari, questo è sicuramente un altro bel modo per fare “cassa” dopo l’autovelox e per allontanare i turisti dalle nostre spiagge.

Fiero di firmare questo sfogo.

Michele Di Mauro


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