Urbanistica: l’avvocato Damiani spiega perchè si può ricorrere

Continua l’inchiesta che questo giornale ha avviato sulla vicenda che vede un gruppo di cittadini contrapposti ad un’impresa di costruttrice ed all’amministraziohe comunale di Santa Marinella per tutelare i loro diritti riguardo le nuove costruzioni che stanno nascendo in città. I cittadini, coordinati dall’associazione “AssoDiritti” sostengono che in questo caso specifico, paragonabile però a tanti altri oggi esistenti in città, il progetto che ha fatto nascere il palazzo in costruzione su via IV Novembre non poteva essere autorizzato in quanto non sono stati rispettati i criteri legali sulle distanze con i manufatti confinanti. La scorsa settimana l’avvocato Liberatori ha spiegato la vicenda alla luce dell’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia. Oggi è il turno dell’avvocato Michele Damiani, del Foro di Roma, che segue la vicenda davanti al tar del Lazio. Avvocato può spiegarci brevemente cosa bisogna intendere per “costruzione”, considerato che il Tribunale Ordinario di Civitavecchia ha recentemente chiarito che la distanza dal confine di un edificio che presenti sporgenze non meramente decorative e stabilmente incorporate nell’immobile deve essere misurata tenendo conto delle sporgenze stesse? “La disciplina generale sulle distanze legali è contenuta nell’articolo 873 del codice civile, che prescrive, in via inderogabile, una distanza minima tra le costruzioni su fondi finitimi pari a tre metri. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, i quali solitamente impongono l’osservanza di distanze maggiori. Ai fini dell’osservanza di dette distanze, la nozione di costruzione contemplata dall’ 873 c.c., comprende tutte le opere infisse stabilmente al suolo. L’opera, anche se realizzata in legno o con altro materiale, deve essere considerata “costruzione” ogniqualvolta abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione e, certamente, sono soggetti all’osservanza delle distanze legali e/o regolamentari sia i manufatti che realizzino una determinata volumetria (ad esmpio, perché chiusi su tre lati), sia gli sporti aventi una funzione non meramente decorativa. Più precisamente, la giurisprudenza ha sempre ribadito che possono essere escluse dalla nozione di costruzione rilevante ai fini dell’osservanza delle distanze legali soltanto gli sporti aventi carattere meramente decorativo, quali i cornicioni, le lesene e le canalizzazioni di gronda, perché trattasi di opere che svolgono funzione ornamentale, di rifinitura o meramente decorativa.” Avvocato Damiani, in quali casi il privato può adire il Giudice Amministrativo? “E’ opportuno operare un distinguo. Quando la controversia è instaurata tra soggetti privati che chiedono il rispetto delle distanze legali o regolamentari bisognerà adire il giudice ordinario; quando invece il soggetto si duole della illegittimità del titolo abilitativo emesso dalla Amministrazione comunale, ad esempio perché rilasciato in violazione delle norme (anch’esse giuridiche) sulle distanze legali, sussiste la Giurisdizione del giudice amministrativo. Quindi, soltanto chi vanta l’esistenza di un effettivo interesse all’annullamento dell’atto potrà adire l’Autorità giudiziaria. In termini giuridici, il concetto si esprime dicendo che il ricorrente deve vantare un interesse qualificato e differenziato all’annullamento dell’atto: un interesse differenziato da quello degli altri consociati e fatto oggetto di particolare attenzione da parte dell’Ordinamento; così, ad esempio, colui che sia proprietario di un immobile sito nelle vicinanze di un costruendo edificio, quale titolare di un diritto di proprietà (o altro diritto reale), potrà proporre Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. In questa ultima ipotesi rientra la controversia da me seguita ed incardinata davanti al TAR del Lazio nell’interesse di un privato cittadino contro il Comune di Santa Marinella, al fine di ottenere la sospensione cautelare, prima, e l’annullamento, dopo, del titolo abilitativo (permesso di costruire) rilasciato dall’Amministrazione comunale per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in Via IV Novembre. Il TAR del Lazio, nell’accogliere la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (ordinanza 192/2008), ha evidenziato l’esistenza di violazioni delle norme sulle distanze ed in particolare la violazione dell’art. 3 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. che stabiliva una distanza minima non inferiore a 7 metri dalle altre costruzioni e dalle strade adiacenti.” Avvocato Damiani nella vicenda da Lei indicata, il provvedimento giurisdizionale cui ha fatto riferimento, è stato successivamente “superato” dalla Ditta costruttrice con la presentazione di un nuovo progetto affetto però dagli stessi vizi di legittimità già riscontrati dalla Autorità giudiziaria. Come si è evoluta la vicenda? “Come da lei ben esposto, la ditta costruttrice ha chiesto ed ha inspiegabilmente ottenuto dal Comune di Santa Marinella un nuovo permesso di costruire. Detta variante è stata tuttavia ritualmente impugnata con motivi aggiunti, perché affetta, tra l’altro, dagli stessi vizi di legittimità (mancato rispetto delle distanze legali) che inficiavano il precedente permesso costruire. Probabilmente tali provvedimenti saranno fonte di responsabilità per gli amministratori comunali, attesa anche la possibilità per il privato cittadino di chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale, oltre all’annullamento dell’atto anche la condanna del Comune di Santa Marinella al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo esercizio di pubbliche funzioni.”


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Urbanistica: il problema distacchi e balconi riguarda tutta la città

La vicenda da noi pubblicata relativa all’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che ha definito come le distanze tra i fabbricati vadano intese in senso restrittivo e di come il regolamento edilizio comunale non possa ampliare termini già definiti da una legge ordinaria ha scosso il mondo dell’edilizia e destato interesse in molti cittadini. Per questa ragione questo giornale, in esclusiva, ha posto alcune domande all’avvocato che ha seguito il caso, Roberto Liberatore. Come nasce il caso? “I ricorrenti, proprietari di appartamenti nel condominio sito in Santa Marinella, Via Monte Cima, hanno adito il Tribunale di Civitavecchia per sentire dichiarare l’illegittimità di un progetto per appartamenti, in corso di costruzione al confine del condominio stesso, chiedendo, nel frattempo, che il Tribunale disponga la sospensione dei lavori. In particolare, insieme ad altre censure, i ricorrenti sostengono che l’erigenda costruzione viola le distanze legali previste dal codice civile, così come integrate dal regolamento edilizio comunale e relative norme di attuazione. Dette norme, infatti, pongono, come distanza minima dal confine, m 6,50, mentre il costruendo fabbricato dista dal confine metri 5.” La tesi sostenuta, da sempre, dall’amministrazione comunale di Santa Marinella fa riferimento ad elementi diversi? “Certamente, infatti l’impresa convenuta controbatte sostenendo che il calcolo di detta distanza va fatto partendo dal muro perimetrale dell’edificio, senza contare i balconi, larghi m. 1,50; in tal caso, la distanza di m. 6,50 sarebbe rispettata. A sostegno di detta tesi, l’impresa richiama, come lei ha ricordato, il regolamento edilizio del Comune di S. Marinella, il quale, pur fissando detto limite di 6,50, non pone alcun limite alla larghezza dei balconi, consentendo, con ciò, in pratica, che i balconi possano assurdamente estendersi sino al confine.” A questo punto è dientata di importanza vitale la decisione del Tribunale di Civitavecchia. Come si è espresso il Magistrato? “Il Tribunale ha deciso in senso conforme alle attese dei cittadini infatti, il Tribunale di Civitavecchia, accogliendo le ragioni dei ricorrenti, ha ritenuto illegittimi e non applicabili gli strumenti urbanistici comunali, là dove, omettendo di porre un limite all’estensione dei balconi aggettanti verso il confine, praticamente contravvengono alla nozione di “costruzione”, come enunciata dalla legge statale e dalla costante giurisprudenza della Cassazione, le quali vi fanno rientrare qualsiasi corpo aggettante, che non sia un semplice sporto, cornicione o altro elemento meramente decorativo.” veniamo adesso a quello che sta più a cuore a tutti i cittadini: l’ordinanza del Tribunale ha valore solo sul singolo caso? “L’ordinanza è talmente motivata con richiami a molteplici pronunce della Cassazione che assume un valore molto più generale citando la stessa consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che considera illegittime per violazione di legge e, comunque, inapplicabili dal Giudice, le norme urbanistiche locali, che eludano, direttamente o indirettamente, detto concetto di costruzione, escludendone arbitrariamente, come in questo caso, alcuni manufatti, quali, appunto, i balconi, al fine di escluderli dal computo delle prescritte distanze minime. ” E per i bowindows, che a Santa Marinella si somo moltiplicati a dismisura? “Lo stesso vale per i c.d. bowindows, che devono essere concepiti e autorizzati nel rispetto di certi limiti, al di fuori dei quali costituiscono, anch’essi, delle vere e proprie “costruzioni”, come tali da calcolare nel computo delle predette distanze minime.” Possiamo sperare quindi in un effetto positivo, per la vivibilità e la tutela dei cittadini di Santa Marinella? Avviene, nella pratica, che certe norme urbanistiche comunali, per come elaborate, lasciano ai costruttori spazio per interpretazioni ed espedienti, che, di fatto, eludono norme poste a tutela dei privati o norme di legge statali inderogabili. Il Tribunale di Civitavecchia, con l’ordinanza in esame, ha rilevato, nella fattispecie, dette forzature, impedendone la realizzazione.” E adesso cosa ci possiamo attendere? “Il Comune di S. Marinella non potrà non tener conto di detti principi – ormai definitivamente sanciti dalla norme statali e dalla Cassazione – nella redazione e/o applicazione degli strumenti urbanistici e nel rilascio dei permessi di costruire. Altrimenti andrebbe contro la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e dovrebbe rispondere dei danni sia ai vicini danneggiati dalla mancata osservanza delle distanze, sia verso tutta la cittadinanza per il degrado delle condizioni igieniche generali causato dall’applicazione di (presunte) regole illegittime”


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