La trasparenza è una necessità, per una volta distinguiamoci!

Sulla proroga della pubblicità legale
L’Art. 32 della legge 69\2009 stabilisce:
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il Decreto Legge del . 30\12\2009 n. 194 art 2 n.5 stabilisce:”. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».”
E’ stato dunque prorogato l’albo pretorio virtuale.
La disposizione approvata sposta il termine (che era originariamente fissato al 1° gennaio 2010) di sei mesi.
Viene, tuttavia, prorogato solo il comma 5° dell’articolo 32 citato. Questo significa che dal 1° gennaio 2010, ancora per sei mesi, l’effetto di pubblicità legale sarà garantito dalla pubblicazione degli atti in forma cartacea. Non viene meno però l’obbligo di predisporre l’albo pretorio virtuale: quello che viene prorogato è solo il termine a partire dal quale la pubblicazione di atti cartacei non avrà alcun valore di legge. In questi sei mesi , quindi, ci dovrà essere un doppio regime con la pubblicazione cartacea affiancata da quella virtuale.
Dunque, è opportuno e doveroso che il Comune di Santa Marinella, predisponga gli atti necessari affinchè la nuova procedura da attivarsi nei propri siti web, parta dall’1^ gennaio 2010 – Occorre partire subito per arrivare a pieno regime alla data del 1^ luglio 2010, a meno che non si voglia dimostrare di essere la Giunta dei balocchi.

Peraltro, detta proroga è stata disposta con Decreto-Legge la cui definitiva efficacia è condizionata all’approvazione del Parlamento, per cui, quantomeno in via cautelativa, è doveroso assicurare dal 1° gennaio 2010 oltre alla pubblicazione cartacea di tutte le deliberazioni e delle determinazioni che attualmente vi sono soggette,anche la pubblicazione on-line.
Per una volta la procedura d’urgenza venga applicata alla trasparenza.
imontefiore@live.it
Ivano Montefiore

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Ivano prende le distanze

livellaIl tema di distanze delle costruzioni dai confini sempre poco dibattuto merita, a Santa Marinella, un minimo di attenzione poiché non è raro imbattersi in tecnici che,disinvoltamente, si abbandonano ad analisi non troppo oggettive

Nel tentativo di  evitare in futuro letture delle rappresentazioni progettuali ,da parte dell’Ufficio urbanistico, contrarie alle previsioni normative siccome giurisprudenzialmente interpretate, ritengo doveroso, anche per la estensibilità della fattispecie esaminata alla generalità dei casi, richiamare qui, in sintesi, il contenuto di una Ordinanza resa dal Tribunale di Civitavecchia <Giudice dott.ssa Lodolini-causa RG. 3584.2008> depositata il 20 Febbraio 2009

L’Ordinanza citata esamina la normativa edilizia in materia di distanze legali dai confini ed afferma che:”..le disposizioni in materia di distanze delle costruzioni dal confine da ritenersi integrative rispetto alla norma generale di cui all’art. 873 cc in virtù del disposto dell’art 872 cc comma 2°” <cfr. Cass. 24178/2004 e 6401.2005> precisando che:” costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale devono trascurarsi nel calcolo delle distanze tra le costruzioni soltanto quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzioni meramente decorative, mentre vengono in considerazione le sporgenze costituenti, per i loro caratteri funzionali e strutturali, veri e propri aggetti,implicanti,perciò,un ampliamento dell’edificio in superficie e volume,come, per l’appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità,ampiezza e consistenza” (Cass. 12964\2006 –Cass. 1556\2005 – Cass. 5963\2004 –Cass.13001\2000 –Cass. 2986\1999)

Dunque i balconi aggettanti verso i confini con le proprietà di terzi e le strade devono essere certamente considerati costruzioni ai sensi e per gli effetti del rispetto delle norme sulle distanze. Tali caratteristiche portano ad escludere che gli stessi possano essere qualificati come elementi meramente ornamentali rispetto all’erigendo edificio costituendone al contrario un elemento funzionale per struttura e destinazione.

Né è possibile giungere ad una diversa interpretazione in base a quanto disposto dalle norme generali delle norme tecniche di attuazione secondo le quali “Per i balconi non c’è limitazione di estensione di aggetto”

Sul punto la Corte di cassazione <sentenza n. 1556 del 26\1\2005> ha dapprima confermato che le distanze vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati,escludendosi soltanto quelle assolventi a mere esigenze ornamentali ecc. quali cornicioni,grondaie per poi ribadire che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di costruzione le parti quali scale terrazze e corpi avanzati anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti,atte ad estendere ed ampliare in superficie e volumi edificati la consistenza del fabbricato.

“Ne discende –puntualizza l’Ordinanza del Giudice del Tribunale di Civitavecchia – che la previsione di una deroga alla distanza di metri 6,50 dal confine, contenuta nelle norme generali delle norme tecniche di attuazione, deve essere considerata illegittima”

E’ da escludersi che uno strumento urbanistico possa, da un lato, prevedere una distanza minima delle costruzioni dal confine e,dall’altro, prevedere deroghe per corpi aggettanti, quali i balconi, atteso che tale operazione finirebbe per incidere sulla nozione di costruzione stabilita dalla legge statale la quale deve essere unica per qualsiasi tipo di costruzione.

In conclusione, potrebbe essere opportuno per il Comune di Santa Marinella  procedere ad una rivisitazione delle norme generali delle norme tecniche di attuazione laddove improvvidamente stabiliscono la duplice modalità di calcolo della distanza dal confine (per l’edificio e per l’aggetto) così da non indurre in errore coloro i quali su di esse si basano per le esecuzioni progettuali e da evitare che, in caso di eventuali giudizi di risarcimento danni tra privati per indebita applicazione della citata normativa regolamentare, possa essere chiamato a rispondere anche il Comune per aver autorizzato,sulla base di una norma illegittima e quindi da disapplicare, l’edificazione di aggetti a distanze inferiori a quelle minime previste dalla legge statale.

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Odescalchi, le zone bianche come la bandiera

castello
Il TAR del Lazio sez. II° bis con sentenza n. 2350\2009,resa nel ricorso iscritto al n. 10477\2007, ha accolto il ricorso proposto da Odescalchi Carlo,Federico,Giulia,Innocenzo ed altri ed ha ordinato al Comune di Santa Marinella di provvedere,anche attraverso una eventuale variante al PRG,alla disciplina urbanistica delle zone bianche in contestazione nominando, in caso dipersistente  inerzia, come commissaria ad acta un funzionario appositamente nominato dall’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, che dovrà provevdere nel successivo termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del primo termine imposto.

Il ricorso è stato proposto contro il silenzio rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di riqualificazione urbanistica di un’area di loro proprietà divenuta zona bianca per effetto della decanza del vincolo a verde pubblico.

Il Comune ha anche omesso di adempiere alla richiesta istruttoria del TAR  atteso che le relazioni inviate nulla hanno detto o chiarito sul valore e l’incidenza delle NTA (norme tecniche di attuazione) del PRG vigente dettate per la zona “N5″ destinata a verde pubblico, nè circa gli ulteriori chiarimenti sul grado di incidenza in merito alla destinazione urbanistica dell’area di proprietà dei ricorrenti in conseguenza delle particelle interessate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Consegue pertanto che la lettura della citata sentenza n.  23509 e dellle precedenti sentenze istruttorie  n. 10758 e 91098 porta a domandarsi:

_considerato che in data 2.3.2007 (vedi sentenza 9109.08 pag.4) il Comune di S.Marinella ha aggiornato la convenzione per la redazione  della variante generale di PRG volta anche a riattribuire una destinazione urbanistica alle c.d. zone bianche.

Qual’è il risultato del lavoro di questo gruppo di tecnici incaricato di procedere all’incombente?

Quanto è costato alla collettività?

Come mai non è stato dato seguito all’iter procedimentale di approvazione della variante di PRG mentre si procede a spron battuto all’adozione della lottizzazione SITE Colle Bellavista e non solo?

_considerato che il Comune di S.Marinella -afferma il TAR-per ben due volte ha omesso di fornire,in modo compiuto ed esaustivo, i chiarimenti richiesti “circa le norme tecniche di attuazione del vigente PRG…dettate per la zona N5 destinata a verde pubblico,nè circa gli ulteriori chiarimenti sul grado di incidenza sulla destinazione urbanistica dell’area di proprietà dei ricorernti da parte dell’inserimento in questione nel Piano Territoriale Paesistico regionale..”

Il Comune ha,ad oggi, provveduto ad avviare adempimenti istruttori necessari alla riqualificazione dell’area?

Qual’è l’incidenza del Piano Territoriale Paesistico regionale o di altri vincoli paesistici o di protezione ambientale di rango regionale incidenti sull’area?

_considerato che il TAR ha condannato il Comune al pagamento di € 1000 per spese di giustizia e che,in caso di ulteriore inerzia,  potrebbe insorgere anche l’obbligo di pagare le spese del Commissario ad acta

Il Comune ha provveduto a dare esecuzione alla citata sentenza n.  2350\2009?

Il Comune ha valutato l’opportunità di un appello innanzi al Consiglio di Stato avverso detta sentenza?

Non ci si venga a dire che la variante al PRG  (incarico tecnico reiterato il 2.3.2007) era stata commissionata da altri amministratori o Sindaci perchè la continuità amministrativa è data dai dirigenti ed a loro fa obbligo di procedere, una volta manifestatasi la volontà politica, all’adempimento dell’indirizzo politico. A meno che questa Giunta non abbia espressamente rinunciato alla variante. Ma se non è così, come mai i tecnici incaricati non hanno portato a termine il lavoro? Quanto costano? A chi è da porsi a carico il danno patrimoniale per un’attività professionale eventualmente pagata e non utilizzata? Ovvero, se l’incarico non è stato espletato,chi ha omesso di vigilare, sollecitare non revocando l’incarico es assegnandolo ad altri?

Rivolgo tutte queste domande al Sindaco Bacheca ed all’Assessore all’Urbanistica Grimaldi sperando in una risposta tempestiva ed esaustiva che tocchi, anche in via generale, il tema dei vincoli urbanistici e della variante al PRG così che i cittadini possano avere una visione meno magmatica della gestione dell’edilizia e dell’urbanistica a Santa Marinella.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it

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Tocca alla piscina: se non è trasparente, l’acqua puzza

Caro Sindaco Bacheca

Credo, salvo errore, che la realizzazione della piscina comunale sia prossima al compimento.

Non ritieni, pertanto, che per non aggiungere ulteriore tempo a quello già perduto sia il caso di procedere alla pubblicazione di un avviso di selezione pubblica per l’affidamento in concessione della gestione della piscina ?

Appare necessaria ed imprescindibile una selezione finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale dell’impianto e lo svolgimento di attività motoria in acqua nonché attività formativa finalizzata all’avviamento al nuoto anche per le scuole e per i portatori di hamdicap

Una selezione che preveda l’affidamento in concessione dell’impianto per una durata adeguata (almeno10 anni) a soggetto ( società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ovvero soggetti costituiti da associazioni riunite, o da associazioni che intendano riunirsi costituendo un Comitato di Gestione il quale, in caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere formalizzato mediante apposito atto notarile).

Una selezione volta alla scelta di un concessionario effettuata su CRITERI DI AFFIDAMENTO da valutare mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base di elementi obbligatori e facoltativi quali l’ OFFERTA ECONOMICA il MERITO TECNICO ( Programma dell’attività – Piano economico di gestione atto a dimostrare l’equilibrio economico-finanziario della proposta con l’indicazione della proposta tariffe d’uso, individuali e orarie per l’utilizzo impianto da parte di enti e associazioni terzi utilizzatori; gli incassi ipotizzati; eventuali finanziamenti o contributi di Enti terzi; eventuali altre entrate (es. sponsor, gestione spazi pubblicitari ecc…); I PROFILI ORGANIZZATIVI quali il piano di utilizzo di massima, su base annuale e pluriennale, con dettaglio orario giornaliero delle diverse attività proposte IL PIANO DELLA MANUTENZIONE con indicazione degli standard annuali di investimento e le attività da svolgere.

Una selezione che tenga in debito conto l’esperienza acquisita dal concorrente nella gestione di impianti sportivi; il radicamento del concorrente nel territorio; la qualifica professionale degli istruttori; e l’affidabilità economica.

Auspico l’espletamento di una gara retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.

Giova ricordare che la trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le informazioni devono circolare in modo efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione.

La trasparenza diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull’operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo con i propri utenti, ponendoli in tal modo al centro dell’azione amministrativa.

Per questo, per ogni procedimento amministrativo si individuano un responsabile, una tempistica definita, un ufficio di riferimento.nuoto

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Caro Sindaco, il PPA serve sempre

Caro Sindaco di Santa Marinella, Bacheca,

torno ad occuparmi della lottizzazione richiesta dalla Site Colle Bellavista srl ed altri il 3.12.2008 prot. 33658 perché è emerso un elemento nuovo, certamente sconosciuto a te e a buona parte della maggioranza, che merita di essere valutato.

In data 7 ottobre 2008 prot. 142361 la Regione Lazio – Dipartimento territorio urbanistica – area legislativa – ha emesso un parere, su richiesta del Responsabile Urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Santa Marinella, arch. Claudio Gentili “in merito alla vigenza dei Programmi Pluriennali di attuazione (P.P.A.) – Comune di santa Marinella”

Detto parere, premesso un analitico richiamo normativo relativamente ai PPA, conclude affermando la vigenza della normativa statale, inizialmente prevista dall’art 13 L. 10\1977 e poi ribadito dall’art 20 della legge n. 136 del 1999 specificando che:” questa Direzione regionale ritiene di tutta evidenza l’utilità di uno strumento programmatorio che ha la funzione di ordinare cronologicamente gli interventi per la realizzazione delle previsioni urbanistiche sul territorio e dunque finalizzato, in ultima analisi, a programmare e consentire uno sviluppo razionale ed armonico della pianificazione urbanistica comunale, dei contenuti della quale individua le priorità e la conseguente graduazione degli interventi. Tale scansione temporale degli interventi da realizzare garantisce, a ben vedere, una attuazione razionale ed organica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, in un sistema in cui il piano regolatore ha,per sua natura, durata e tempo indeterminato e contiene quindi previsioni di lunga scadenza che restano <quiescenti> per lungo tempo. Il PPA assolve dunque la funzione di rendere attuali tali previsioni, ordinando in tale modo le strategie di pianificazione nella gestione e nello sviluppo del territorio e nel controllo dell’espansione urbana da realizzare nel periodo di operatività del PRG”

Tale parere è stato emesso in conformità ad altro precedente parere reso il 25\10\2006 prot. N. 185378

Cero è che tali pareri erano sconosciuti a buona parte della maggioranza che la sera del 15 luglio 2009 ha votato a favore dell’adozione del piano di lottizzazione SITE Colle Bellavista srl ed altri ed altrettanto certo è che detti pareri erano ignoti alla minoranza che ha votato contro l’adozione, ma forse la stessa cosa non si può dire per l’assessore all’urbanistica Grimaldi che, avendo svolto in Consiglio un’ampia relazione, cronologicamente risalente nel tempo, dovrebbe aver esaminato, con attenzione, ogni documento del fascicolo riguardante la lottizzazione adottata.

Ma se il beneficio del dubbio va concesso all’assessore, non può non censurarsi il comportamento negligente del dirigente dell’Ufficio urbanistico arch. Claudio Gentili che, dopo aver personalmente richiesto alla Regione un parere in merito alla vigenza dei PPA, nella relazione istruttoria alla lottizzazione in esame non ha tenuto in alcun conto detto parere ricevuto 10 mesi prima in cui si specifica quanto sopra analiticamente richiamato, così privando l’intero Consiglio Comunale di un importante elemento di valutazione per la pianificazione urbanistica.

La negligenza potrebbe poi assumere i contorni della colpa grave se si considera che il Programma Pluriennale di attuazione è obbligatorio per legge, il Piano di lottizzazione in parola non è stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia recentemente nominata ma di fatto non operativa e che nella bozza di convenzione non c’è nessuno specifico richiamo neanche al parere n. 51287 del 19\3\2009 reso dal Dipartimento regionale per la difesa del suolo ed alle indicazioni ivi contenute in tema di indagini vegetazionali, geotermiche, sui materiali da riporto, sull’assetto idrogeologico, sul verde, sulla piantumazione della fascia arborea e varie altre.

Ma a tutto ciò può esserci un rimedio.

Soccorre in aiuto la legge sulla trasparenza amministrativa – recentemente modificata dalla legge n. 69 entrata in vigore il 4 luglio 2009 – che prevede l’istituto dell’autotutela per cui è consentito alla pubblica amministrazione, e quindi anche al Comune da te rappresentato, qualora si renda conto di aver emesso un provvedimento illegittimo, di revocarlo così evitando costi e danni per la collettività ed eventualmente emetterne uno nuovo, conforme al dettato normativo.

Caro Sindaco nutro l’auspicio che Tu sappia intraprendere la strada della trasparenza al riparo da levantini e da macchinatori d’occhiuta rapina.

imontefiore@live.it

Ivano Montefiore

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Ivano cerca trasparenza, ma il vetro è già rotto

vetro

Caro Sindaco Roberto Bacheca

Si chiede di conoscere se il Comune di Santa Marinella ha provveduto a pubblicare i dati economici dei dirigenti ed i tassi di presenza/assenza del personale di ciascun ufficio.

L’art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto l’obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni annuali percepite per le funzioni svolte nella qualifica e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Il Dipartimento per la funzione pubblica con circolare n. 3 del 17 luglio 2009, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ha fornito le prime indicazioni operative per l’attuazione della norma la quale fa esclusivo riferimento al personale avente qualifica dirigenziale (anche con contratto a tempo determinato) ed ai segretari comunali e provinciali.

Quindi sono esclusi i dipendenti inquadrati nelle aree non dirigenziali.

Per quanto concerne i dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale, nel computo del tasso di assenza dovranno ricomprendersi tutte le giornate di mancata presenza lavorativa, ivi inclusi, ad esempio, i permessi e i distacchi sindacali, i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, le assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.

La pubblicazione dei dati non costituisce un adempimento discrezionale ma integra un preciso obbligo di legge, per ottemperare al quale non occorre alcuna autorizzazione od assenso da parte dei soggetti titolari dei dati medesimi

Mentre il mancato od incompleto adempimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell’amministrazione, ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei CCNL.

Alla circolare n. 3/2009 è stato, al riguardo, allegato uno schema per agevolare il compito delle amministrazioni

La misura della trasparenza di codesta amministrazione si ricaverà dalla tempestività e dalla analiticità della risposta.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it

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I nodi, secondo Ivano, sono ancora tutti da pettinare

Caro Pepe

Replico ulteriormente, ma per l’ultima volta, nella speranza che Tu riesca a renderti conto della dicotomia tra indirizzo politico ed attività gestionale cui sono preposti rispettivamente il consigliere/assessore comunale ed il dirigente dell’Ente.

Tu affermi che la scelta del legale del Comune per la causa promossa dall’Arch. Alieri “è stata fatta discrezionalmente secondo principi di buon senso, professionalità, curriculum e soprattutto affidabilità”

Ne prendo atto e ritengo, in linea di principio, i canoni adottati ineccepibili, ma insufficienti.

Vorrei però sapere se, al momento della scelta, hai avuto modo di considerare che il Comune è parte in due giudizi, pendenti innanzi al TAR Lazio e riguardanti l’annullamento del permesso di costruire n. 43\2007

Ti faccio osservare che in entrambi i giudizi è parte anche la srl Bellavista 2007, di cui è socio Ivano Fronti, e che tale società è difesa dall’avv. Stefano Di Girolamo.

Cioè, lo stesso legale che tu hai nominato per la causa Alieri e che difende il Comune di S.Marinella in diversi altri giudizi in Cassazione, Consiglio di Stato, Tar e Tribunale, è al tempo stesso legale di una società in un giudizio per l’annullamento di un permesso di costruzione in cui è parte il Comune.

Dò atto che per il legale potrebbe tuttalpiù configurarsi una violazione del codice deontologico.

Non puoi però negare che evidenti motivi di opportunità giustificherebbero un riesame dei criteri empirici seguiti dalla Giunta nell’affidamento degli incarichi, in spregio alla legge ed alla stessa delibera di Giunta n. 269 del 22\7\2008 avente ad oggetto:”Approvazione regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo”.

Merita poi spendere alcune altre parole sul tema della competenza della Giunta alla scelta del legale.

Faccio presente che il Consiglio di Stato con decisione n. 263\2008 (conformi CdS V^ 9.9.2005 n. 4654 e 21.11.2003 n. 7632) ha affermato che la scelta di un contraente, nell’ambito di una procedura di gara ovvero la scelta di professionisti costituisce una tipica attività di gestione, finalizzata al raggiungimento degli scopi fissati dall’organo politico, sicchè rientra nell’ambito delle competenze dei dirigenti e, per l’effetto, ha dichiarato l’incompetenza della Giunta comunale.

Ora, se, in qualche giudizio, viene eccepita l’incompetenza della Giunta comunale a conferire al legale incaricato la procura a rappresentare e difendere il Comune e quindi la nullità di tutti i relativi atti di difesa, a carico di chi viene posto il danno patrimoniale che il Comune subisce? Cioè, sono chiamati a rispondere solo i componenti della Giunta o anche il Segretario che ha posto il visto di legittimità e l’avvocato incaricato che ha autenticato la firma di un soggetto (il Sindaco) incompetente a conferirgli l’incarico?

Forse una ponderata riflessione sull’argomento può evitare il rischio di richieste risarcitorie di danni patrimoniali.

E’ pertanto opportuno che tutta la Giunta comunale si adegui perché non ha la facoltà di conferire incarichi ai legali per la rappresentanza e difesa dell’Ente.

Ricordo che sia la legge che le circolari n. 4\2004 e n. 2\2008 della Funzione Pubblica, richiamate nella delibera di Giunta n. 269 del 22\7\2008, prevedono, per l’affidamento degli incarichi, l’applicazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento,di pubblicità, di proporzionalità e trasparenza di derivazione comunitaria.

Da ultimo, devo affrontare il tema della QUASI CALUNNIA. da te evidenziato nell’articolo del 29.9.2009

Ti faccio presente che le mie osservazioni sono tutte analitiche,puntuali e suffragate da richiami a norme e sentenze.

Non ho inteso né intendo calunniare nessuno. Ho soltanto censurato il tuo approccio alla cosa pubblica nella più totale ignoranza, per alcuni aspetti, delle norme che la regolamentano e continuo a censurare la tua ostinazione a non voler fare atto di umiltà, accettare consigli,che sai essere disinteressati, e sforzarti di comprendere i meccanismi che la regolano frenando il giovanile entusiasmo che ti induce ad una frenesia operativa che, a lungo termine, può rivelarsi perniciosa.

Ma non hai notato che sei stato l’unico a rispondere pur non essendo membro di Giunta? Se la replica fosse stata un valido mezzo di pubblicità politica e non l’incunearsi in un vicolo cieco, non pensi che anche altri avrebbero preso la palla al balzo? Quella che inizialmente nasce come una più o meno generica censura circa l’operato della Giunta comunale in tema di conferimento di incarichi legali ha assunto ora, per la tua ostinazione alla replica, il carattere di un’analisi talmente circostanziata che, per chi ne ha interesse, politico e non solo, può essere uno strumento valido ed efficace da utilizzare per l’affermazione delle proprie ragioni.

Comunque ritengo che tu abbia usato il termine calunnia atecnicamente, considerato che, in senso tecnico, configura un reato perseguibile penalmente..

Se così non è – e formalmente ti chiedo di precisarlo – non potrò che rappresentare i fatti agli Organismi competenti considerato che è mia ferma convinzione che per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale l’attuale Giunta del Comune di S.Marinella opera in palese violazione di norme regolamenti e circolari e che non ho accusato te della commissione di reati, seppure sei stato tu ad aver confessato la commissione di reati allorchè hai rappresentato il tuo modo di svolgere la funzione di consigliere comunale di maggioranza.

Concludo rivolgendoti l’invito a leggere la delibera di Giunta n. 269 del 2008 e le circolari n. 4\2004 e 2\2008 della Funzione Pubblica con l’ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL’ARTICOLO 110,

COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa,nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall’articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

1. L’Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’articolo 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l’Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, 13 ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L’Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3 (Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)

1. L’ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all’articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all’Ente da disposizioni legislative.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

1. L’Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della

prestazione;

c) durata dell’incarico;

d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l’amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

Art. 8 (Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazionee attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it


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Mattucci for President

Caro Ivano,

a me non disturba nessuna legge dello Stato Italiano, e non mi sento padrone di nessuna ferriera, ritengo che fin quando ci sarà una Giunta comunale che nomina avvocati per la difesa del Comune questa sia legittimamente deputata a fare questa scelta e se posso, nel mio piccolo, mi adopererò affinché ogni volta sia fatta la scelta migliore per la collettività.

Va da sé che, nel momento in cui sarà tolta alla Giunta questa facoltà, mi adeguerò. Credo però fermamente (e ciò non costituisce reato) che questa delegittimazione non porterà benefici alla collettività, tutt’altro.

 

Rimanendo in argomento, concordo con te Ivano quando affermi che è riconosciuto “agli organi politici (cioè elettivi) un potere di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse, mentre agli organi amministrativi (dirigenti) spetta la concreta gestione degli affari” .

Vorrei aggiungere però che il nostro amato Comune, come ben sai, ha problemi di organico, bilancio e di non funzionalità, problemi in varia misura dipendenti dalla molteplicità di sedi distaccate tra loro.

Scagliarsi quindi contro i dirigenti, o responsabili del servizio, perché tra i mille impegni quotidiani non seguono al 100% l’ennesima causa giudiziale e l’ennesimo avvocato sottopagato (e quindi un po’ svogliato), mi sembra da parte tua un NON voler risolvere i problemi, quindi spero che nessuno dei miei amici consiglieri possa seguire un così ingenuo consiglio.

 

Ti confesso poi un segreto: è capitato, e non c’è né da stupirsi né da lodarsi, che le fotocopie le facciano anche i Consiglieri; come capita che questi, aiutati dal personale municipale, possano fare una ricerca di atti per un avvocato del Comune, e sono certo che nessun tribunale mi condannerà mai per questo.

 

Poi ti do ragione quando affermi che la mia conoscenza della pubblica amministrazione sia limitata. Per me è del tutto normale che una persona possa avere dei limiti di preparazione dopo neanche due anni di studio della macchina amministrativa locale, pertanto, spero di aver la possibilità di rimanere quanto più tempo possibile in questa condizione di “amministratore – studente”.

 

Eppoi esageri quando mi dai del politico “disinvolto” e che agisce “fuori dalla legge”, sembra quasi una calunnia.

Anche perché a casa mia chi “dirige e controlla”, “verifica e da linee guida” (ti ho citato) in qualche misura “gestisce” politicamente parlando, ma non ci lanciamo in disquisizioni linguistiche che è un terreno che non mi è congeniale, parliamo di fatti che è meglio.

 

Venendo poi al punto in cui mi accusi di gestire alcune faccende comunali come se fosse la mia azienda devo darti ragione (Berlusconi mi amerà!!!), ti dirò di più, me lo ripetono spesso sia gli amici, sia i familiari, sia i dipendenti comunali che mi conoscono.

Se hai pazienza te lo spiego: la mia idea della politica è un po’ romantica, io vivo la mia elezione come una chiamata “ad un servizio” di pubblica utilità, un modo per dimostrare che le mie capacità al servizio della collettività possano favorire lo sviluppo e il progredire di questo paese.

Il mio pensiero politico si può riassume in poche righe:

1) per me 100 Euro del Comune hanno lo stesso valore di 100 Euro in tasca mia, ODIO VEDERE SPERPERATO IL DENARO di noi tutti.

2) ODIO VEDERE DEGRADO NELLA MIA CITTA’, che questo sia morale, politico o urbanistico.

3) Vorrei che l’amministrazione comunale fosse, come un’ottima azienda, ATTIVA, PRESENTE nel territorio, EFFICIENTE ED EFFICACE nell’azione.

A questo poi aggiungici che di mio ODIO PERDER TEMPO e che da buon cristiano penso che Qualcuno dall’alto ci abbia dato tanto, ed in qualche modo noi in questa vita dobbiamo ridare qualcosa agli altri per ringraziarLo.

Spero così di averti sintetizzato al meglio lo spirito che anima la mia attività di consigliere e che la rende consimile alla gestione di una azienda.

 

In conclusione Ivano vorrei dimostrarti la mia gratitudine da cittadino per il tempo che hai dedicato a questo blog, permettimi però di dirti che alcune tue interpretazioni, accademicamente ineccepibili, alimentano solo sospetti di marciume dove non ce n’è, destabilizzando così la fiducia che i santamarinellesi ripongono in questa maggioranza.

 

Emanuele Pepe


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Dal Colle Bellavista al Monte Fiore

Ritengo doverosa qualche altra considerazione in merito all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Santa Marinella del 15\7\2009 del Piano di lottizzazione della SITE Colle Bellavista ed altri con delibera n. 49\09

Non ho avuto il piacere di leggere nessuna risposta alle diverse domande già formulate sul blog Perla del Tirreno di Degni che qui riassumo:

_come mai il Piano di lottizzazione non è stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia , strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi.

_come mai il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato <RG 3023/2004> tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato,pur sopportandone gli oneri economici; né lo ha abbandonato

_come mai il Consiglio comunale ha provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare all’appello per poi procedere all’approvazione una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune?

_come mai ,nonostante sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denuncino la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. non si è ritenuto di prendere alcun provvedimento per la soluzione del problema

_come mai non si è tenuto conto dell’impatto sulla circolazione che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi .

_ come mai nella delibera si fa riferimento ad una sentenza del TAR Lazio del 2003 che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione

_come mai la delibera non chiarisce se l’approvazione è in conformità alle Norme tecniche di attuazione del 12\1\2009 oppure alle precedenti. che comunque sono state annullate dal TAR

_come mai è stato scelto il Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, per eventuali controversie quando la stessa è illegittima poiché ( Corte costituzionale Sentenza n. 204 del 6\7\04) la convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento per i quali l’art. 11 comma V° Legge 241\1990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi.

_come mai la delibera del Consiglio comunale n. 49\09 stabilisce che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie” quando la domanda del lottizzante era di contenuto diverso,cioè chiede di poter edificare in prevalenza appartamenti di piccolo taglio; come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta?

Nell’attesa, ritengo utile dare un contributo ulteriore per la migliore definizione dell’iter amministrativo relativo alla delibera C.C. n. 49\09 per quanto concerne l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire.

Poiché la delibera sembra lasciare al privato la libertà di progettare la sala polivalente di mq. 500 e poi di individuare e scegliere gli operatori economici per la realizzazione, faccio presente che la questione è stata esaminata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori con determinazione 16 luglio 2009, n. 7(G.U. n. 177 dell’1 agosto 2009) la quale ha preso in esame le problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti stabilendo, in conclusione, quanto segue:

“” l’articolo 32, comma 1, lett. g), primo periodo, del Codice configura una titolarità”diretta”, ex legge, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto “altro soggetto aggiudicatore” è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell’amministrazione consistente, tra l’altro, nell’approvazione del progetto e di eventuali varianti;

“”- gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;

“”- il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell’amministrazione che va esplicata nell’approvazione degli atti di collaudo;

“”- nell’ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, la gara sia bandita dall’amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del Codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;

“”- nell’ipotesi di cui al punto 4, il contratto d’appalto viene stipulato dal titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);

- l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all’amministrazione;

“”- il privato, ai fini dell’affidamento della progettazione, deve rispettare l’art. 91 del Codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;

“”- alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008, si applica la disciplina previgente;

“”- l’affidamento e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità;

“”- i dati riguardanti l’affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti pubblici.””

E’ doveroso che il Comune di Santa Marinella, con i suoi Organi e con i Dirigenti preposti, provveda ad effettuare le integrazioni e puntualizzazioni necessarie ad evitare illegittimità censurabili innanzi ai più diversi Giudici (civile, penale,amministrativo,contabile), a secondo del tipo di responsabilità.

Avv. Ivano Montefiore

i.montefiore@live.it


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Habemus, tenemus, facemus

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, ammoniva S. Agostino

Caro Emanuele, mi corre l’obbligo di svolgere alcune considerazioni ulteriori in risposta alla tua nota in calce.

Per la legge 133 del 2008 la PA può affidare incarichi a professionalità esterne – ma da individuare in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti – nei casi in cui siano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente. Dunque il conferimento, come da reiterate affermazioni della Corte dei Conti, non può essere fatto seguendo criteri soggettivi.

Osservo inoltre che la discrezionalità amministrativa, per quanto ampia voglia essere, non può superare il limite dell’interesse pubblico e dei comuni precetti di logica ed imparzialità per cui il conferimento di incarichi esterni è possibile ove corrisponda agli scopi ed all’utilità dell’ente.

Ho ragione di credere che non sempre si verifichi. Penso ai casi in cui un privato impugni un’ autorizzazione a costruire per motivi non attinenti al provvedimento in sé, ma per questioni riguardanti distanze da confini ecc (cioè rapporti tra privati); in tale ipotesi non vedo quale sia l’interesse pubblico che il Comune voglia tutelare dal momento che, come noto, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi. La costituzione in giudizio in esclusivo aiuto del costruttore con costi per la collettività, non mi sembra opportuna.. Consegue che il conferimento d’incarico in difetto di una delle condizioni esposte sarebbe illecito con indebito depauperamento patrimoniale dell’ente.

Merita poi ribadire (TAR Campania, Napoli, II° sent. 18\12\2003 n. 15430) che l’attribuzione degli incarichi professionali spetta ai dirigenti con proprie determinazioni d’impegno e non alla Giunta.

Mi rendo conto che tale interpretazione della normativa disturbi il consigliere eletto che ritenga di poter agire come se fosse il padrone delle ferriere, ma tant’è!

Sussiste una rigida ripartizione di competenze per cui è riconosciuta agli organi politici (cioè elettivi) un potere di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse, mentre agli organi amministrativi (dirigenti) spetta la concreta gestione degli affari

Per il conferimento degli incarichi, è’ richiesta una procedura comparativa (art 32 DL 223\2006 conv. L. 248/2006) secondo cui la PA ha l’obbligo di disciplinare e rendere pubblico l’iter che si applica a tutte le tipologie di prestazioni nel rispetto dei principi dell’accesso aperto e della selettività delle relative procedure. Altro presupposto di legittimità è la comunicazione preventiva agli organi di revisione dell’ente (art 1 c. 42 L. 311\2004)

&&&

Venendo ora al tuo commento osservo:

_se sei d’accordo sulla necessità di pubblicizzare i nomi ed i compensi dei collaboratori esterni, perché non ti adoperi politicamente proponendo alla Giunta di deliberare in tal senso?

Ricordo a me stesso che l’art. 32 della legge 69/2009 prevede a far data dall’1 gennaio 2010 l’obbligo di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi sul sito informatico dell’ente (solo tale pubblicazione avrà efficacia legale, mentre non l’avrà più la pubblicità cartacea).

Ora, come potrai verificare personalmente, la pubblicità sul sito del Comune avviene in maniera assolutamente disordinata ( e senza allegati) per le delibere di Giunta, mentre non avviene affatto per le delibere di Consiglio (purtroppo, almeno per questo e lo dico con rammarico, la Giunta Tidei era più efficiente).

_la scelta del legale per la difesa del Comune nella causa promossa dall’Arch Alieri è errata, non per la persona del legale incaricato che non conosco e sicuramente sarà bravissimo, ma perché effettuata con metodo non rispondente ai principi sopra esposti ed insuperabili perché stabiliti dalla legge e rettamente interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, così da costituire diritto vivente.

_non è la classe politica ma il dirigente che deve scegliere il legale, quindi “la facoltà” che, stando a quanto affermi, la tua Giunta si arroga, è illegittima ed arreca danno patrimoniale all’Ente

_all’organo politico è fatto DIVIETO di “aiutare, indicare strategie o soluzioni ragionevoli (che significa? Ragionevoli per chi, a qual fine?) all’avvocato…” Al legale occorre dare i documenti, in misura completa e con tempestività, la legge per la migliore difesa dell’Ente deve essere lui a conoscerla.

_le “rimostranze di avvocati… i quali lamentavano il fatto di non essere stati messi in condizioni di lavorare bene…” vanno girate al dirigente competente il quale dovrà, se del caso, essere sottoposto a procedimento disciplinare, privato di premi incentivi ed indennità, come per legge, e segnalato alla Corte dei Conti per danno patrimoniale. La continuità amministrativa è data dagli Uffici, non dal politico.

_il gravissimo errore d’impostazione della problematica da te fatto per il quale è configurabile la colpa grave, comporta addirittura il dolo laddove affermi che:”l’avvocato non va solo nominato, ma va anche seguito ed aiutato, anche dopo la fine del mandato elettorale se necessario”

Capisco che vuoi gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non esagerare.

Questo dà la misura del limite della tua conoscenza della pubblica amministrazione e della visione politica – giustificata solo dalla giovane età che però imporrebbe una maggiore riflessione – che se comune agli altri membri di Giunta e Consiglio non può non destare preoccupazione. Il politico, ribadisco, per legge, deve dirigere e controllare, non gestire; mentre mi sembra che la tua intenzione è di gestire in modo disinvolto, al di fuori ed oltre la legge, in violazione dei principi di legittimità e trasparenza.

_il rapporto con l’avvocato,ribadisco, lo deve avere il dirigente e n non il consigliere

Forse Ti sfugge che non stai gestendo un’azienda privata ma indirizzando politicamente un ente pubblico

_ Stupisce però il fatto che Tu non ritenga affidabile “una gara ad evidenza pubblica” sia perché non è ipotesi applicabile alla fattispecie, sia perché non ritieni affidabile una procedura prevista da una legge, forse perché sei al di sopra? Non ritieni che questo sia un ulteriore motivo per lasciare al dirigente la gestione? La tua delega è politica non gestionale.

_La scelta del legale fatta dal consigliere intuitu personae potrebbe comportare il reato di abuso d’ufficio (se non altro) volto a tutelare il bene giuridico dell’imparzialità, dell’efficienza, del buon andamento e della trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Forse Sindaco, Segretario comunale e Direttore generale dovrebbero essere tenuti ad esaminare le tue affermazioni.

Concludo ricordando che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che omettono di denunziare all’autorità giudiziaria reati, di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, incorrono, a loro volta, nel delitto di omessa denuncia.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it


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