Caro Pepe
Replico ulteriormente, ma per l’ultima volta, nella speranza che Tu riesca a renderti conto della dicotomia tra indirizzo politico ed attività gestionale cui sono preposti rispettivamente il consigliere/assessore comunale ed il dirigente dell’Ente.
Tu affermi che la scelta del legale del Comune per la causa promossa dall’Arch. Alieri “è stata fatta discrezionalmente secondo principi di buon senso, professionalità, curriculum e soprattutto affidabilità”
Ne prendo atto e ritengo, in linea di principio, i canoni adottati ineccepibili, ma insufficienti.
Vorrei però sapere se, al momento della scelta, hai avuto modo di considerare che il Comune è parte in due giudizi, pendenti innanzi al TAR Lazio e riguardanti l’annullamento del permesso di costruire n. 43\2007
Ti faccio osservare che in entrambi i giudizi è parte anche la srl Bellavista 2007, di cui è socio Ivano Fronti, e che tale società è difesa dall’avv. Stefano Di Girolamo.
Cioè, lo stesso legale che tu hai nominato per la causa Alieri e che difende il Comune di S.Marinella in diversi altri giudizi in Cassazione, Consiglio di Stato, Tar e Tribunale, è al tempo stesso legale di una società in un giudizio per l’annullamento di un permesso di costruzione in cui è parte il Comune.
Dò atto che per il legale potrebbe tuttalpiù configurarsi una violazione del codice deontologico.
Non puoi però negare che evidenti motivi di opportunità giustificherebbero un riesame dei criteri empirici seguiti dalla Giunta nell’affidamento degli incarichi, in spregio alla legge ed alla stessa delibera di Giunta n. 269 del 22\7\2008 avente ad oggetto:”Approvazione regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo”.
Merita poi spendere alcune altre parole sul tema della competenza della Giunta alla scelta del legale.
Faccio presente che il Consiglio di Stato con decisione n. 263\2008 (conformi CdS V^ 9.9.2005 n. 4654 e 21.11.2003 n. 7632) ha affermato che la scelta di un contraente, nell’ambito di una procedura di gara ovvero la scelta di professionisti costituisce una tipica attività di gestione, finalizzata al raggiungimento degli scopi fissati dall’organo politico, sicchè rientra nell’ambito delle competenze dei dirigenti e, per l’effetto, ha dichiarato l’incompetenza della Giunta comunale.
Ora, se, in qualche giudizio, viene eccepita l’incompetenza della Giunta comunale a conferire al legale incaricato la procura a rappresentare e difendere il Comune e quindi la nullità di tutti i relativi atti di difesa, a carico di chi viene posto il danno patrimoniale che il Comune subisce? Cioè, sono chiamati a rispondere solo i componenti della Giunta o anche il Segretario che ha posto il visto di legittimità e l’avvocato incaricato che ha autenticato la firma di un soggetto (il Sindaco) incompetente a conferirgli l’incarico?
Forse una ponderata riflessione sull’argomento può evitare il rischio di richieste risarcitorie di danni patrimoniali.
E’ pertanto opportuno che tutta la Giunta comunale si adegui perché non ha la facoltà di conferire incarichi ai legali per la rappresentanza e difesa dell’Ente.
Ricordo che sia la legge che le circolari n. 4\2004 e n. 2\2008 della Funzione Pubblica, richiamate nella delibera di Giunta n. 269 del 22\7\2008, prevedono, per l’affidamento degli incarichi, l’applicazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento,di pubblicità, di proporzionalità e trasparenza di derivazione comunitaria.
Da ultimo, devo affrontare il tema della QUASI CALUNNIA. da te evidenziato nell’articolo del 29.9.2009
Ti faccio presente che le mie osservazioni sono tutte analitiche,puntuali e suffragate da richiami a norme e sentenze.
Non ho inteso né intendo calunniare nessuno. Ho soltanto censurato il tuo approccio alla cosa pubblica nella più totale ignoranza, per alcuni aspetti, delle norme che la regolamentano e continuo a censurare la tua ostinazione a non voler fare atto di umiltà, accettare consigli,che sai essere disinteressati, e sforzarti di comprendere i meccanismi che la regolano frenando il giovanile entusiasmo che ti induce ad una frenesia operativa che, a lungo termine, può rivelarsi perniciosa.
Ma non hai notato che sei stato l’unico a rispondere pur non essendo membro di Giunta? Se la replica fosse stata un valido mezzo di pubblicità politica e non l’incunearsi in un vicolo cieco, non pensi che anche altri avrebbero preso la palla al balzo? Quella che inizialmente nasce come una più o meno generica censura circa l’operato della Giunta comunale in tema di conferimento di incarichi legali ha assunto ora, per la tua ostinazione alla replica, il carattere di un’analisi talmente circostanziata che, per chi ne ha interesse, politico e non solo, può essere uno strumento valido ed efficace da utilizzare per l’affermazione delle proprie ragioni.
Comunque ritengo che tu abbia usato il termine calunnia atecnicamente, considerato che, in senso tecnico, configura un reato perseguibile penalmente..
Se così non è – e formalmente ti chiedo di precisarlo – non potrò che rappresentare i fatti agli Organismi competenti considerato che è mia ferma convinzione che per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale l’attuale Giunta del Comune di S.Marinella opera in palese violazione di norme regolamenti e circolari e che non ho accusato te della commissione di reati, seppure sei stato tu ad aver confessato la commissione di reati allorchè hai rappresentato il tuo modo di svolgere la funzione di consigliere comunale di maggioranza.
Concludo rivolgendoti l’invito a leggere la delibera di Giunta n. 269 del 2008 e le circolari n. 4\2004 e 2\2008 della Funzione Pubblica con l’ALLEGATO
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL’ARTICOLO 110,
COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276
Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa,nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall’articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)
1. L’Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l’Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, 13 ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L’Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
Art. 3 (Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)
1. L’ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all’articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all’Ente da disposizioni legislative.
Art. 4 (Individuazione delle professionalità)
1. L’Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della
prestazione;
c) durata dell’incarico;
d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Art. 5 (Procedura comparativa)
1. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l’amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
Art. 6 (Esclusioni)
1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 7 (Durata del contratto e determinazione del compenso)
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Art. 8 (Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico)
1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)
1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazionee attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
Ivano Montefiore
imontefiore@live.it
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