Mattucci for President

Caro Ivano,

a me non disturba nessuna legge dello Stato Italiano, e non mi sento padrone di nessuna ferriera, ritengo che fin quando ci sarà una Giunta comunale che nomina avvocati per la difesa del Comune questa sia legittimamente deputata a fare questa scelta e se posso, nel mio piccolo, mi adopererò affinché ogni volta sia fatta la scelta migliore per la collettività.

Va da sé che, nel momento in cui sarà tolta alla Giunta questa facoltà, mi adeguerò. Credo però fermamente (e ciò non costituisce reato) che questa delegittimazione non porterà benefici alla collettività, tutt’altro.

 

Rimanendo in argomento, concordo con te Ivano quando affermi che è riconosciuto “agli organi politici (cioè elettivi) un potere di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse, mentre agli organi amministrativi (dirigenti) spetta la concreta gestione degli affari” .

Vorrei aggiungere però che il nostro amato Comune, come ben sai, ha problemi di organico, bilancio e di non funzionalità, problemi in varia misura dipendenti dalla molteplicità di sedi distaccate tra loro.

Scagliarsi quindi contro i dirigenti, o responsabili del servizio, perché tra i mille impegni quotidiani non seguono al 100% l’ennesima causa giudiziale e l’ennesimo avvocato sottopagato (e quindi un po’ svogliato), mi sembra da parte tua un NON voler risolvere i problemi, quindi spero che nessuno dei miei amici consiglieri possa seguire un così ingenuo consiglio.

 

Ti confesso poi un segreto: è capitato, e non c’è né da stupirsi né da lodarsi, che le fotocopie le facciano anche i Consiglieri; come capita che questi, aiutati dal personale municipale, possano fare una ricerca di atti per un avvocato del Comune, e sono certo che nessun tribunale mi condannerà mai per questo.

 

Poi ti do ragione quando affermi che la mia conoscenza della pubblica amministrazione sia limitata. Per me è del tutto normale che una persona possa avere dei limiti di preparazione dopo neanche due anni di studio della macchina amministrativa locale, pertanto, spero di aver la possibilità di rimanere quanto più tempo possibile in questa condizione di “amministratore – studente”.

 

Eppoi esageri quando mi dai del politico “disinvolto” e che agisce “fuori dalla legge”, sembra quasi una calunnia.

Anche perché a casa mia chi “dirige e controlla”, “verifica e da linee guida” (ti ho citato) in qualche misura “gestisce” politicamente parlando, ma non ci lanciamo in disquisizioni linguistiche che è un terreno che non mi è congeniale, parliamo di fatti che è meglio.

 

Venendo poi al punto in cui mi accusi di gestire alcune faccende comunali come se fosse la mia azienda devo darti ragione (Berlusconi mi amerà!!!), ti dirò di più, me lo ripetono spesso sia gli amici, sia i familiari, sia i dipendenti comunali che mi conoscono.

Se hai pazienza te lo spiego: la mia idea della politica è un po’ romantica, io vivo la mia elezione come una chiamata “ad un servizio” di pubblica utilità, un modo per dimostrare che le mie capacità al servizio della collettività possano favorire lo sviluppo e il progredire di questo paese.

Il mio pensiero politico si può riassume in poche righe:

1) per me 100 Euro del Comune hanno lo stesso valore di 100 Euro in tasca mia, ODIO VEDERE SPERPERATO IL DENARO di noi tutti.

2) ODIO VEDERE DEGRADO NELLA MIA CITTA’, che questo sia morale, politico o urbanistico.

3) Vorrei che l’amministrazione comunale fosse, come un’ottima azienda, ATTIVA, PRESENTE nel territorio, EFFICIENTE ED EFFICACE nell’azione.

A questo poi aggiungici che di mio ODIO PERDER TEMPO e che da buon cristiano penso che Qualcuno dall’alto ci abbia dato tanto, ed in qualche modo noi in questa vita dobbiamo ridare qualcosa agli altri per ringraziarLo.

Spero così di averti sintetizzato al meglio lo spirito che anima la mia attività di consigliere e che la rende consimile alla gestione di una azienda.

 

In conclusione Ivano vorrei dimostrarti la mia gratitudine da cittadino per il tempo che hai dedicato a questo blog, permettimi però di dirti che alcune tue interpretazioni, accademicamente ineccepibili, alimentano solo sospetti di marciume dove non ce n’è, destabilizzando così la fiducia che i santamarinellesi ripongono in questa maggioranza.

 

Emanuele Pepe

Share/Bookmark

Una discarica, come un diamante, è per sempre

L’ambiente dovrebbe essere il miglio biglietto da visita di ogni città. L’ambiente dovrebbe essere un metro di valutazione sia della civiltà dei cittadini che dell’attenzione che l’amministrazione comunale pone sul tema. Proprio su via Galileo Galilei c’è da qualche mese una discarica a cielo aperto che s’ingrossa giorno dopo giorno. La strada collega via delle Colonie con la succursale cittadina del liceo scientifico statale Galilei ed è percorsa oltre che da alunni, genitori ed insegnanti anche da rappresentanti delle istituzioni che partecipano alle frequenti iniziative che l’istituto pone in essere. Proprio qualche giorno fa due assessori comunali si sono recati in visita alla scuola insieme con un assessore della Provincia di Roma e la discarica è ancora lì, ogni giorno più grande, proprio sul ciglio della strada che i ragazzi percorrono ogni mattina nei due sensi. E’ il manifesto della massima inciviltà possibile, quella di chi non solo non si cura dell’ambiente che lo circonda e nel quale vive ma anche del disprezzo delle leggi, morali e scritte, di questa società. Nessuno fa nulla per bonificarla, almeno temporaneamente. Sono accatastati al pubblico ludibrio calcinacci, elettrodomestici, relitti di mobili e pezzi di auto e moto, rifiuti organici. Alcuni ragazzi, gli stessi che hanno sollecitato l’intervento dei media, proponevano proprio ieri di farne un monumento, all’inciviltà dei cittadini ed all’inutilità delle istituzioni locali, che se non sono in grado di far pulire la strada che conduce questi giovani cittadini al loro lavoro almeno conservino quel sito come manifestazione dell’impotenza e dell’inutilità dell’amministrazione, primo ente pubblico territoriale. Un ragionamento tanto freddo ed efficace quanto drammaticamente realistico, se ascoltato da bocche giovani e senza tanti peli sulla lingua.

Liberati, nel suo piccolo

IO NEL MIO PICCOLO, IN UN PICCOLO CENTRO COME QUESTO ERO RIUSCITO A METTERE SU QUALCHE COSA DI IMPORTANTE: CORSI DI PITTURA DISEGNO E ALTRO SENZA INCIDERE SULLE TASCHE DEL CONTRIBUENTE. PER COLPA DI QUALCHE PAZZO ISTERICO TUTTO è STATO DISTRUTTO. VEDERE COME SI FANNO LE COSE IN ALTRE CITTA, CON TANTO DI CONTRIBUTI,- MA TANTI CONTRIBUTI -E TANTO DI ASSOCIAZIONE, SE SEGUITIAMO COSI’ CI SPUTERANNO IN FACCIA TUTTI QUELLI CHE HANNO CREDUTO NEL MIO PROGETTO. Angelo liberati

In allegato –insieme a questa lettera ho mandato un fax agli uffici del sindaco che si riferiva all’articolo di Civonline del 16 09 2009 che recita in questo modo……la fondazione Carivit mette ha disposizione contributi per corsi di pittura e disegno… . Ad una associazione che opera in Civitavecchia da 10 anni (io stesso ne sono stato un promotore. Parliamo dell’incompetenza di Giuseppe Galletti il quale non essendo all’altezza di un compito come quello di poter ho saper condurre un gruppo di pittori ho gestire l’arte nel suo vero significato ha distrutto qualche cosa che stava maturando dopo 10 anni di duro lavoro. Poi leggo a Cerveteri, Ladispoli, Cerenova,Tolfa,Allumiere in tutto il Lazio iniziative di mostre e Arte, in tutta la Tuscia; per Viterbo festival al comune di Vignanello con “ Destino, bellezza, verità” presenta PHILIPPE DAVERIO.In tutto il Lazio si dà la possibilità a pittori ad artisti di varie tecniche di partecipare a mostre, promuovere collettive , personali e tutto ciò che fa arte. Mi auguro che il Sig. Sindaco prenda visione di questa mia lettera e tolga al delegato Galletti l’incombenza di interessarsi d’arte, alle mostre e attivita artistiche e lo lasci fare all’attuale delegato Angelo Liberati che da 40 anni è coinvolto come artista, come organizzatore , come esperto nel settore artistico e parte nella storia dell’arte. In questa richiesta non c’è acredine, risentimento, vi è solo la necessità di ristabilire un riequilibrio dei ruoli e di competenze per poter ridare vigore ad un settore che tutti reclamano ,anche, nella persona dell’attuale delegato.

Delegato alle attività artistiche e mostre.

Angelo Liberati.

Santa Marinella.23 settembre 2009

Dal Colle Bellavista al Monte Fiore

Ritengo doverosa qualche altra considerazione in merito all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Santa Marinella del 15\7\2009 del Piano di lottizzazione della SITE Colle Bellavista ed altri con delibera n. 49\09

Non ho avuto il piacere di leggere nessuna risposta alle diverse domande già formulate sul blog Perla del Tirreno di Degni che qui riassumo:

_come mai il Piano di lottizzazione non è stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia , strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi.

_come mai il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato <RG 3023/2004> tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato,pur sopportandone gli oneri economici; né lo ha abbandonato

_come mai il Consiglio comunale ha provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare all’appello per poi procedere all’approvazione una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune?

_come mai ,nonostante sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denuncino la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. non si è ritenuto di prendere alcun provvedimento per la soluzione del problema

_come mai non si è tenuto conto dell’impatto sulla circolazione che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi .

_ come mai nella delibera si fa riferimento ad una sentenza del TAR Lazio del 2003 che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione

_come mai la delibera non chiarisce se l’approvazione è in conformità alle Norme tecniche di attuazione del 12\1\2009 oppure alle precedenti. che comunque sono state annullate dal TAR

_come mai è stato scelto il Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, per eventuali controversie quando la stessa è illegittima poiché ( Corte costituzionale Sentenza n. 204 del 6\7\04) la convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento per i quali l’art. 11 comma V° Legge 241\1990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi.

_come mai la delibera del Consiglio comunale n. 49\09 stabilisce che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie” quando la domanda del lottizzante era di contenuto diverso,cioè chiede di poter edificare in prevalenza appartamenti di piccolo taglio; come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta?

Nell’attesa, ritengo utile dare un contributo ulteriore per la migliore definizione dell’iter amministrativo relativo alla delibera C.C. n. 49\09 per quanto concerne l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire.

Poiché la delibera sembra lasciare al privato la libertà di progettare la sala polivalente di mq. 500 e poi di individuare e scegliere gli operatori economici per la realizzazione, faccio presente che la questione è stata esaminata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori con determinazione 16 luglio 2009, n. 7(G.U. n. 177 dell’1 agosto 2009) la quale ha preso in esame le problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti stabilendo, in conclusione, quanto segue:

“” l’articolo 32, comma 1, lett. g), primo periodo, del Codice configura una titolarità”diretta”, ex legge, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto “altro soggetto aggiudicatore” è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell’amministrazione consistente, tra l’altro, nell’approvazione del progetto e di eventuali varianti;

“”- gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;

“”- il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell’amministrazione che va esplicata nell’approvazione degli atti di collaudo;

“”- nell’ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, la gara sia bandita dall’amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del Codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;

“”- nell’ipotesi di cui al punto 4, il contratto d’appalto viene stipulato dal titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);

- l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all’amministrazione;

“”- il privato, ai fini dell’affidamento della progettazione, deve rispettare l’art. 91 del Codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;

“”- alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008, si applica la disciplina previgente;

“”- l’affidamento e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità;

“”- i dati riguardanti l’affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti pubblici.””

E’ doveroso che il Comune di Santa Marinella, con i suoi Organi e con i Dirigenti preposti, provveda ad effettuare le integrazioni e puntualizzazioni necessarie ad evitare illegittimità censurabili innanzi ai più diversi Giudici (civile, penale,amministrativo,contabile), a secondo del tipo di responsabilità.

Avv. Ivano Montefiore

i.montefiore@live.it

Habemus, tenemus, facemus

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, ammoniva S. Agostino

Caro Emanuele, mi corre l’obbligo di svolgere alcune considerazioni ulteriori in risposta alla tua nota in calce.

Per la legge 133 del 2008 la PA può affidare incarichi a professionalità esterne – ma da individuare in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti – nei casi in cui siano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente. Dunque il conferimento, come da reiterate affermazioni della Corte dei Conti, non può essere fatto seguendo criteri soggettivi.

Osservo inoltre che la discrezionalità amministrativa, per quanto ampia voglia essere, non può superare il limite dell’interesse pubblico e dei comuni precetti di logica ed imparzialità per cui il conferimento di incarichi esterni è possibile ove corrisponda agli scopi ed all’utilità dell’ente.

Ho ragione di credere che non sempre si verifichi. Penso ai casi in cui un privato impugni un’ autorizzazione a costruire per motivi non attinenti al provvedimento in sé, ma per questioni riguardanti distanze da confini ecc (cioè rapporti tra privati); in tale ipotesi non vedo quale sia l’interesse pubblico che il Comune voglia tutelare dal momento che, come noto, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi. La costituzione in giudizio in esclusivo aiuto del costruttore con costi per la collettività, non mi sembra opportuna.. Consegue che il conferimento d’incarico in difetto di una delle condizioni esposte sarebbe illecito con indebito depauperamento patrimoniale dell’ente.

Merita poi ribadire (TAR Campania, Napoli, II° sent. 18\12\2003 n. 15430) che l’attribuzione degli incarichi professionali spetta ai dirigenti con proprie determinazioni d’impegno e non alla Giunta.

Mi rendo conto che tale interpretazione della normativa disturbi il consigliere eletto che ritenga di poter agire come se fosse il padrone delle ferriere, ma tant’è!

Sussiste una rigida ripartizione di competenze per cui è riconosciuta agli organi politici (cioè elettivi) un potere di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse, mentre agli organi amministrativi (dirigenti) spetta la concreta gestione degli affari

Per il conferimento degli incarichi, è’ richiesta una procedura comparativa (art 32 DL 223\2006 conv. L. 248/2006) secondo cui la PA ha l’obbligo di disciplinare e rendere pubblico l’iter che si applica a tutte le tipologie di prestazioni nel rispetto dei principi dell’accesso aperto e della selettività delle relative procedure. Altro presupposto di legittimità è la comunicazione preventiva agli organi di revisione dell’ente (art 1 c. 42 L. 311\2004)

&&&

Venendo ora al tuo commento osservo:

_se sei d’accordo sulla necessità di pubblicizzare i nomi ed i compensi dei collaboratori esterni, perché non ti adoperi politicamente proponendo alla Giunta di deliberare in tal senso?

Ricordo a me stesso che l’art. 32 della legge 69/2009 prevede a far data dall’1 gennaio 2010 l’obbligo di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi sul sito informatico dell’ente (solo tale pubblicazione avrà efficacia legale, mentre non l’avrà più la pubblicità cartacea).

Ora, come potrai verificare personalmente, la pubblicità sul sito del Comune avviene in maniera assolutamente disordinata ( e senza allegati) per le delibere di Giunta, mentre non avviene affatto per le delibere di Consiglio (purtroppo, almeno per questo e lo dico con rammarico, la Giunta Tidei era più efficiente).

_la scelta del legale per la difesa del Comune nella causa promossa dall’Arch Alieri è errata, non per la persona del legale incaricato che non conosco e sicuramente sarà bravissimo, ma perché effettuata con metodo non rispondente ai principi sopra esposti ed insuperabili perché stabiliti dalla legge e rettamente interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, così da costituire diritto vivente.

_non è la classe politica ma il dirigente che deve scegliere il legale, quindi “la facoltà” che, stando a quanto affermi, la tua Giunta si arroga, è illegittima ed arreca danno patrimoniale all’Ente

_all’organo politico è fatto DIVIETO di “aiutare, indicare strategie o soluzioni ragionevoli (che significa? Ragionevoli per chi, a qual fine?) all’avvocato…” Al legale occorre dare i documenti, in misura completa e con tempestività, la legge per la migliore difesa dell’Ente deve essere lui a conoscerla.

_le “rimostranze di avvocati… i quali lamentavano il fatto di non essere stati messi in condizioni di lavorare bene…” vanno girate al dirigente competente il quale dovrà, se del caso, essere sottoposto a procedimento disciplinare, privato di premi incentivi ed indennità, come per legge, e segnalato alla Corte dei Conti per danno patrimoniale. La continuità amministrativa è data dagli Uffici, non dal politico.

_il gravissimo errore d’impostazione della problematica da te fatto per il quale è configurabile la colpa grave, comporta addirittura il dolo laddove affermi che:”l’avvocato non va solo nominato, ma va anche seguito ed aiutato, anche dopo la fine del mandato elettorale se necessario”

Capisco che vuoi gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non esagerare.

Questo dà la misura del limite della tua conoscenza della pubblica amministrazione e della visione politica – giustificata solo dalla giovane età che però imporrebbe una maggiore riflessione – che se comune agli altri membri di Giunta e Consiglio non può non destare preoccupazione. Il politico, ribadisco, per legge, deve dirigere e controllare, non gestire; mentre mi sembra che la tua intenzione è di gestire in modo disinvolto, al di fuori ed oltre la legge, in violazione dei principi di legittimità e trasparenza.

_il rapporto con l’avvocato,ribadisco, lo deve avere il dirigente e n non il consigliere

Forse Ti sfugge che non stai gestendo un’azienda privata ma indirizzando politicamente un ente pubblico

_ Stupisce però il fatto che Tu non ritenga affidabile “una gara ad evidenza pubblica” sia perché non è ipotesi applicabile alla fattispecie, sia perché non ritieni affidabile una procedura prevista da una legge, forse perché sei al di sopra? Non ritieni che questo sia un ulteriore motivo per lasciare al dirigente la gestione? La tua delega è politica non gestionale.

_La scelta del legale fatta dal consigliere intuitu personae potrebbe comportare il reato di abuso d’ufficio (se non altro) volto a tutelare il bene giuridico dell’imparzialità, dell’efficienza, del buon andamento e della trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Forse Sindaco, Segretario comunale e Direttore generale dovrebbero essere tenuti ad esaminare le tue affermazioni.

Concludo ricordando che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che omettono di denunziare all’autorità giudiziaria reati, di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, incorrono, a loro volta, nel delitto di omessa denuncia.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it

Pepe chiude la parentesi aperta da Ivano

Grazie Ivano,

i tuoi spunti sono sempre puntuali e molto ben argomentati, come è nel tuo stile.

Partiamo dal punto in cui mi trovi totalmente in accordo, quello di pubblicizzare i nomi e i compensi dei collaboratori esterni. Ti dirò di più, dipendesse da me io pubblicizzerei, su cartelloni elettronici messi al centro del paese, tutti i nomi dei beneficiari di contributi da parte del Comune di Santa Marinella, in modo che anche il cittadino pigro possa sapere A CHI vanno i soldi della collettività e PERCHE’, o meglio per quale tipo di manifestazione o altro. Anche perché se i soldi sono ben spesi, è tutta pubblicità positiva per l’amministrazione.

Passiamo poi al punto in cui mi trovi in disaccordo.

Personalmente non ero a conoscenza delle sentenze del TAR, Corte dei Conti e Consiglio di Stato a cui fai riferimento, per quel che riguarda il mio settore (Urbanistica – Piani di recupero), posso affermare che la scelta dell’avvocato per difendere il Comune dalla citazione in giudizio da parte dell’arch. Alieri, è stata fatta discrezionalmente secondo principi di buon senso, professionalità, curriculum e soprattutto AFFIDABILITA’.

Perché parlo di AFFIDABILITA’? Scegliere un legale che difenda una Pubblica Amministrazione è, come puoi immaginare, una scelta sempre molto delicata per la classe politica, ma al contempo penso sia molto pericoloso togliere questa facoltà alla nostra Giunta, per tanti motivi, due in special modo.

Primo motivo.

L’iter processuale spesso dura più del mandato dei politici, i quali quindi non possono così adempiere a pieno ai loro obblighi (morali e politici) di controllo, o più semplicemente non possono aiutare, indicare strategie o soluzioni ragionevoli all’avvocato incaricato per tutta la durata del procedimento.

Spesso proprio i cosiddetti “vuoti di potere”, vedi i periodi dei commissari prefettizi, hanno provocato giudizi decisamente SFAVOREVOLI per il Comune e quindi per la collettività tutta.

In questo anno inoltre mi è capitato di assistere a rimostranze di avvocati, incaricati dalle passate amministrazioni, i quali lamentavano il fatto di non essere stati messi in condizioni di lavorare bene per conto del Comune in vari modi (alcune volte non erano in possesso di tutti gli incartamenti necessari, altre non erano stati avvertiti per tempo, altre volte ancora l’amministrazione di allora non produceva atti che favorissero il buon esito della sentenza).

Quindi l’avvocato non va solo nominato, ma va anche seguito ed aiutato, anche dopo la fine del mandato elettorale se necessario.

E’ perciò mia opinione che una collaborazione sarà tanto più proficua (per il Comune) tanto più stretto e di fiducia è il rapporto avvocato – consigliere di riferimento per quella questione.

Questa AFFIDABILITA’ purtroppo una gara ad evidenza pubblica non me la dà. Personalmente sono ben felice di fare il consigliere a Santa Marinella e voglio essere giudicato da tutti i miei concittadini per il mio operato, tra cui ritengo ci sia anche la scelta del legale nelle questioni che riguardano la mia delega. Proprio questo è il paradosso che voglio spiegare: la collettività è maggiormente tutelata se il legale viene scelto da un consigliere per intuitu personae e che quindi anche per quella scelta il consigliere sia giudicato dagli elettori. Così facendo il consigliere accorto affiderà le questioni comunali al legale di sua fiducia in modo da non far si che questa scelta in futuro lo danneggi politicamente. Ecco perché in precedenza definivo questa scelta molto delicata per la classe politica.

Secondo motivo, e qui apro e chiudo una parentesi sulla categoria di cui tu fai parte e che quindi ben conosci.

Come ben sai il mondo degli avvocati è molto vario, e può capitare che avvocati con curricula impeccabili possano non tutelare a pieno i Comuni affidatari degli incarichi, tanto che “alcune” volte “alcuni” avvocati solitamente molto bravi (ma mal pagati dalle amministrazioni) non si capisce se CI SONO O CI FANNO DA INCOMPETENTI, ed a noi tutti sembra che questi avvocati non facciano gli interessi del Comune affidatario, bensì quelli di qualche “burattinaio occulto”. Scegliere un avvocato tramite bando, in cui si valutino titoli, master, cursus honorum, sempre a mio parere, aumenta questo rischio e di molto. Chiusa parentesi.

Emanuele Pepe

A me gli occhi

L’affidamento di un incarico di assistenza legale da parte di un ente locale non può avvenire in assenza di un bando o un invito, in quanto deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e deve essere necessariamente preceduto da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione, dai quali deve emergere l’iter logico con la motivazione che ha comportato la scelta.

A questa conclusione è giunto il Tar Calabria – Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 4 maggio 2007 n. 330 in cui si stabilisce che nel caso di affidamenti di incarichi legali, non si può prescindere dall’osservanza di una procedura di evidenza pubblica, ed è, pertanto, necessario procedere nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il Tar Calabria, richiamando conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 2.5.2006, n. 453; T.A.R. Campania, Napoli, II, 23.3.2004 n. 3081; 18.12.2003 n. 15430) fa rilevare che, l’atto di conferimento dei servizi legali, compresa la consulenza e il patrocinio innanzi a tutti i Tribunali, rientra nel novero di quegli atti e provvedimenti che, non essendo in alcun modo riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sono riservati alla dirigenza e non invece alla giunta comunale.

L’interpretazione sopra richiamata trova ulteriore conferma nel TAR Puglia sez. Lecce – decisione n. 494\2007 – per cui il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte della PA deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già solo in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto e che quindi non sono incarichi conferibili intuitu personae

Mentre la corte dei conti, sezione regionale di controllo per il veneto, col parere n. 7 del 14 gennaio 2009 ha affermato che la difesa legale in giudizio delle pubbliche amministrazioni è da considerare appalto di servizi .la sua disciplina dunque ricade nel codice dei contratti e non nella regolamentazione degli incarichi di collaborazione esterna.

E già in precedenza il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza. n. 30 del 10/1/2007, aveva affermato che tutti i contratti che la P.A. stipula con un privato, comprese le convenzioni, devono rispettare i principi europei di tutela della concorrenza, che valgono oltre i confini di direttive specifiche perchè tesi a evitare restrizioni non giustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione

Ci si domanda, come mai la Giunta comunale di Santa Marinella, dal 2008 ad oggi, ha conferito oltre quindici incarichi legali per altrettanti giudizi senza un preventivo bando o un invito, per una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e senza una preventiva adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione. Come mai tutti i vari provvedimenti sono stati adottati dalla Giunta e non dal Dirigente preposto. Come mai, fatta eccezione per un affidamento ad un legale del posto, tutti gli incarichi sono stati conferiti ad avvocati romani e financo di Mentana.

Non appare credibile che a Santa Marinella non ci sia nessun legale in grado, per preparazione e specializzazione, di assumere incarichi dal Comune.

La prassi seguita dal Comune di Santa Marinella non appare conforme a legge anche sotto altro profilo poiché non risulta rispettata la norma che dispone l’obbligo della pubblicità sul sito web dei nomi e dei compensi dei collaboratori esterni.. Va ricordato che in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ci si domanda come gli organi politici di S.Marinella non avvertano in tale prassi la palese violazione dei principi di imparzialità, legalità, pubblicità, trasparenza di cui alla L. 241\90 come modificata dalla L. 69/2009 (entrata in vigore il 04/07/09) e non provvedano a modificare e correggere l’attuale iter procedimentale e come non promuovano procedimenti disciplinari volti ad accertare le eventuali responsabilità dei dirigenti dell’ ente locale qualora, per colpa grave, procurino un danno erariale all’amministrazione.

Ivano Montefiore

imontefiore@live.it

Ma quali Giudici? Cominciamo a lavorare!

Parla di folklore, incondizionato protagonismo, mitomania e dice di essere indifferente a certe cose, ma ci tiene molto a rispondere sul giornale nel tentativo di ribattere punto su punto, tentativo alquanto goffo come tutto il resto. Dove sia l’indifferenza di Bacheca ce l’ chiediamo, ma da bravi cittadini riusciamo anche a darci subito una risposta: l’indifferenza è sicuramente nelle regole del vivere e del convivere. E’ la terza volta, è la terza persona che siede in giunta comunale che di fronte alle critiche ed alle osservazioni dei cittadini minaccia di ricorrere alla magistratura. Prima Marongiu, poi Grimaldi, adesso Bacheca che “si riserva la facoltà di tutelare e difendere la mia persona da queste calunnie”. Certo, se ogni volta che un cittadino osi criticare il potere, il potere stesso si difenda facendo ricorso alla magistratura, altro potere dello Stato, senza aprire un dialogo e senza cercare di migliorare le proprie azioni è un caso da manuale, è l’affermarsi di un potere come da noi più volte denunciato, autoreferenziale e soprattutto autosufficiente. Anche perché, qui si nota il doppiopesismo di chi governa oggi la città, tutte le volte che la magistratura è intervenuta nei confronti di membri della maggioranza, ed è intervenuta spesso anche su impulso dei cittadini stessi, o ha censurato atti amministrativi lo stesso sindaco ha deprecato l’intervento, definendo le condanne ed i rinvii a giudizio come “questioni personali” e le censure come “fatti risibili”. I magistrati o sono buoni ed amici o non sono? Forse una cosa ha terrorizzato Bacheca, l’elogio sperticato che la Lattanzi ha fatto del vicesindaco Fratturato nel suo intervento. Anche perché, questa è magia e mestiere dell’ufficio stampa, si riesce a replicare ad un articolo senza citarlo, senza pronunciare il nome di chi dovrebbe essere il diffamatore di turno, come se – e noi per primi non ci crediamo – il sindaco avesse lasciato una replica come dire in bianco, affinchè chi gestisce la galattica quanto costosa comunicazione dell’amministrazione fosse pronto ad usarla se in sua assenza – come ora – qualora qualcuno avesse osato pronunciare invano il suo nome. Ecco la difesa dell’onorabilità dove punta: non bisogna parlar bene del vicesindaco, perché in realtà chi ci governa non lo fa con un unico intento, con un unico cuore, ma esistono soltanto quattordici persone, una contro l’altra, occupate a farsi i cazzi propri, e basta. A proposito di minacce a noi piacerebbe riceverne una bella grande, ci piacerebbe che Roberto Bacheca minacciasse la città di volersi mettere, al massimo entro una settimana, a fare sul serio il sindaco di tutti i cittadini. Quella si che sarebbe una gran bella paura!

Un cittadino, una delibera, tante domande

Caro Sindaco di Santa Marinella

Roberto Bacheca

Ho assistito all’adunanza del Consiglio comunale di Santa Marinella del 15\7\2009 in cui è stato approvato il Piano di lottizzazione della SITE Colle Bellavista ed altri con delibera n. 49\09

L’esposizione dell’assessore all’Urbanistica Grimaldi ha evidenziato come il Consiglio sia stato indotto all’approvazione dalla decisione del TAR Lazio del 18\3\2003 che ha accolto il ricorso del privato contro il diniego opposto dal Sindaco Maggi del 17\11\1994 prot. 18014 e dal parere pro veritate dell’Avv Annone, giusto incarico del 12\10\2006, nel quale si afferma:” In assenza, quindi, di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13 delle NTA, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare i piani di lottizzazione presentati dai privati, procedendo anche alla loro approvazione qualora gli stessi risultino conformi alle norme urbanistiche di riferimento, compatibilmente con esigenze abitative e gli interessi pubblici, anche di natura economico finanziaria”

Ma la delibera di consiglio n. 49\09 prende in esame una nuova proposta di piano di lottizzazione del 14\1\2005 prot. 658 integrata il 3\12\2008 nel rispetto del PRG e della delibera di Consiglio comunale n. 110 del 6\12\2005:”Variante alle norme tecniche delle zone “E” Espansione del PRG di S.Marinella-Adozione ed evidenzia che il 13\3\2007 il richiedente avrebbe formulato domanda di risarcimento danni per € 11.800.000,00 cui, in data 22\5\2009, avrebbe rinunciato.

”Dunque alcune osservazioni sorgono spontanee:

_Non si comprendono i motivi per cui il Piano di lottizzazione non sia stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia voluta, così sembra, dall’assessore all’urbanistica Grimaldi ed approvata dal Consiglio comunale il 12\1\2009, quale strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi. La Commissione edilizia è organo di consulenza in materia edilizia su ogni intervento per cui sia prescritto il permesso a costruire. La Commissione esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, di conformità delle opere proposte al regolamento, agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, al PPA sul valore architettonico ed urbanistico, sulla correttezza delle destinazioni d’uso previste in rapporto all’obiettivo del miglioramento dell’assetto territoriale e per quanto attiene alla morfologia e tipologia edilizia. Stupisce pertanto il mancato ricorso ad un organismo voluto dallo stesso assessore all’urbanistica, recentemente istituito.

_Non si comprendono i motivi per cui il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato <RG 3023/2004> tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato,pur sopportandone gli oneri economici, tanto che dopo oltre cinque anni non è stato deciso. Né si comprende il motivo per cui il Comune abbia provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare al ricorso per poi procedere una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Un ricorso proposto e poi perento potrebbe comportare un danno patrimoniale non giustificabile. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune?

_Si legge nella delibera in esame che il parere dell’Avv Annese non sarebbe stato riprodotto fedelmente. Credo che la circostanza meriti una puntualizzazione da parte dell’Amministrazione comunale perché qualora l’assunto fosse vero tutto il procedimento amministrativo conclusosi con la delibera n. 49\09 del Consiglio comunale potrebbe essere inficiato da nullità

Sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denunciano la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. Ma nulla è stato fatto dalle varie amministrazioni succedutesi per poi provvedere nel 2009 sull’onda della ineluttabilità di una diffida a risarcire i danni del 2007, basata su una domanda di lottizzazione affatto diversa da quella oggetto dell’esame del Consiglio comunale del 15.7.09

_ OPERE DI URBANIZZAZIONE

La delibera <art 4 dello schema di convenzione urbanistica> riporta l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi del combinato disposto degli art 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lvo n. 163\2006 <il numero 166 riportato in delibera è errato> e dalle disposizioni particolari contenute nell’accordo.

La delibera sembra lasciare al privato la libertà di progettare la sala polivalente di mq. 500 e poi di individuare e scegliere gli operatori economici per la realizzazione. La circostanza quantomeno meriterebbe una puntualizzazione sulla scelta dei collaboratori e vigilanza del loro operato per evitare dubbi interpretativi, in futuro.

_ non appare chiaro se l’approvazione è in conformità alle NTA del 12\1\2009 oppure alle precedenti. Peraltro annullate dal TAR ma riguardanti una domanda amministrativa relativa ad una lottizzazione non più coltivata dal privato in quanto riproposta successivamente nel 2005

La sentenza del TAR Lazio n. 2063\03 ha annullato il provvedimento del Sindaco Maggi di diniego del 17\11\1994 per contrasto con le NTA del PRG art 4 commi 11 e 13 pure dichiarate illegittime

Il Piano di lottizzazione esaminato ed approvato dal Consiglio comunale è del 2005 con integrazioni del 2008, mentre quello esaminato dal TAR Lazio era del 1991-1992 integrato nel 1994

_Risulta dalla delibera del Consiglio comunale che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie”

Ma se la domanda del lottizzante era di contenuto diverso, come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta?

_ Non appare pertanto comprensibile il riferimento in delibera ad una sentenza che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione. Non appare comprensibile il timore, enfaticamente rappresentato in delibera, verso un’stanza di risarcimento danni del 2007 quando la domanda di lottizzazione è stata perfezionata soltanto il 3\12\2008 Se l’stanza del privato è pienamente fondata, come mai si è atteso oltre due anni dalla diffida per l’esame del caso?

_Non si comprendono le motivazioni che hanno indotto i vari Consigli comunali succedutisi dal 2003 ad oggi a non esaminare ed approvare – nonostante l’autorevole parere dell’Avv Annese e le argomentazioni, verosimilmente ponderate sotto il profilo giuridico, svolte nel ricorso presentato dal Comune di Santa Marinella innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio citata – quel programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG consigliato sin dal 2006 dall’Avv Annese.

_Infine si chiede se sia stato tenuto in debito conto l’impatto che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi .

OSSERVAZIONI SULLA CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA

FIDEIUSSIONE

Non è chiaro se la polizza che il privato dovrà rilasciare sarà bancaria o assicurativa; se sia o meno con scadenza incondizionata fino al Estinzione previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; se la fideiussione prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, a qualsiasi titolo.

La scelta del Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, è illegittima

La Corte costituzionale (Sentenza n. 204 del 6\7\04) e poi la cassazione a sezioni unite che costituisce diritto vivente (con sentenze dell’1\7\2009 n. 15288 – 30.3.09 n. 7573 – 20.11.07 n. 24009 – 25.5.07 n. 12186) hanno affermato che “La convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento ai quali l’art. 11 comma V° Legge 241\1990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi” Potrebbe essere pertanto opportuno modificare in tali termini l’art 15 della convenzione anche al fine di evitare ritardi nell’accertamento giurisdizionale di situazioni controverse e danni erariali.

In conclusione, pur tralasciando le perplessità che possono emergere per il fatto che tra i consiglieri ci sono tecnici, costruttori ed immobiliaristi e per i legami parentali tra tecnici comunali e professionisti operanti sul territorio, potrebbe essere opportuna una rivisitazione di tutto il procedimento amministrativo alla luce dei principi di legalità, di economicità ed efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, di legittimo affidamento che, per alcuni aspetti, appaiono offuscati.

Avv. Ivano Montefiore

i.montefiore@live.it

Ama = An + SS (soliti sistemi)

Quasi 48 ore dopo averlo nominato Ad di Ama Servizi ambientali, la stessa Ama ha finalmente divulgato il curriculum di Stefano Andrini, il 39enne con un imbarazzante passato da estremista di destra che risponderà della raccolta rifiuti in 40 comuni del Lazio. L´eventuale titolo di studio è ignoto, ma è stato amministratore di una ditta sconosciuta (Ikonaut software AB), collaboratore di un paio di sindacati (il patronato dell´Ugl Enas, Fast-Confsal) e di un progetto per Fit-Cisl.

Poi, finalmente, «esperto – non si specifica di cosa – della presidenza del Consiglio presso il ministero degli Italiani nel mondo» all´epoca in cui ministro era Mirko Tremaglia, al quale era politicamente legato. A ottobre del 2008, infine, lo ha assunto all´Ama l´ad Franco Panzironi per chiamata diretta, dove pare si sia grandemente distinto.

Poco convincente, per il Pd: «Un´azienda pubblica deve seguire procedure di selezione trasparenti, e il curriculum non indica competenze e professionalità per giustificare un´assunzione diretta», attacca Pino Battaglia. Ma non è l´unico ad avere perplessità.

Anche Andrea Sesti è comprensibilmente amareggiato per la nomina di uno dei condannati a 4 anni e 8 mesi per il suo tentato omicidio: «Ma com´è possibile che Stefano Andrini sia stato scelto per amministrare una delle più importanti aziende municipalizzate di Roma? Quell´uomo mi ha ridotto in fin di vita!». Era il 1989, le sprangate di un gruppo di naziskin davanti al Capranica fracassarono la scatola cranica sua e di un suo amico, due ragazzi di sinistra. Sesti aveva 22 anni; Andrini e il fratello Germano, entrambi condannati per quell´aggressione, ne avevano 18. È passato tanto tempo. Venti anni: «Ho pagato il mio debito con la giustizia e sono stato completamente riabilitato», ha detto Andrini prima di trincerarsi nel silenzio. Andrea Sesti invece parla volentieri: «Sono indignato. Sono irritato, arrabbiato e imbestialito: ha rovinato una parte della mia esistenza e ora si vede premiato con un posto pubblico di altissima responsabilità».

«Quella notte – ricorda – ci sono saltati addosso a sangue freddo, e uno di loro mi ha colpito da dietro con una spranga di ferro. Andrini era lì, ha picchiato ed è stato condannato. L´ultima immagine che ho di lui è in mezzo a quella rissa. Non mi ha mai chiesto scusa, non ha mai fatto un gesto di pentimento per me e quell´altro ragazzo, anche se ci avevano quasi ucciso: anzi, è fuggito all´estero. La sua nomina è scandalosa e deve essere ritirata, è assurdo che un personaggio del genere possa ottenere un simile prestigioso incarico pubblico». I fratelli Amilcare e Mario se lo ricordano ancora «col cranio fracassato da un tubo Innocenti. Ha subito due operazioni, ha trascorso un anno senza riuscire a parlare, e ancora oggi deve assumere farmaci per gli effetti di quell´aggressione. Lo hanno aggredito con una ferocia spaventosa, ma tutto questo sembra costituire un titolo».

L´Ama ribadisce che la nomina «è dovuta esclusivamente alle qualità professionali evidenziate dalla sua assunzione in azienda, e al suo precedente curriculum lavorativo». La polemica politica è voltata alta tutto il giorno, tra accuse ad Alemanno per l´ennesima retromarcia e per aver «riciclato ex estremisti», e le repliche di «pretestuosità» dal Pdl.

di Paolo G. Brera da Repubblica.it